Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

separazione del controllo strategico dalla gestione operativa a livello sia di funzioni che di personale. Nelle competenze dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo rientrano, in particolare, la definizione dell'organizzazione dell'infrastruttura del mercato finanziario e la regolamentazione della gestione dei rischi (cfr. art. 716a cpv. 1 CO19). I membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo devono provvedere affinché abbiano accesso alle informazioni di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti. Inoltre devono far valutare regolarmente le proprie prestazioni (cfr. art. 22a cpv. 1 secondo periodo OBN). In conformità allo Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance20 è opportuna almeno un'autovalutazione all’anno dell'organo e dei suoi comitati.

Secondo il capoverso 4 la politica delle retribuzioni di un'infrastruttura del mercato finanziario non deve incitare ad assumere rischi eccessivi. Ciò significa, dal punto di vista dei rischi giuridici, impedire ogni violazione del diritto vigente o dei regolamenti interni e i conflitti d'interesse nei confronti dei partecipanti (cfr. art. 21). Il sistema e la politica delle retribuzioni sono parte integrante dell'organizzazione dell'infrastruttura del mercato finanziario e ne possono influenzare considerevolmente la situazione a livello del capitale, della liquidità e dei rischi. Essi devono indurre il personale impiegato a promuovere il successo sul lungo termine dell'infrastruttura del mercato finanziario e la sua stabilità.

Al pari dell’articolo 22 capoverso 2 OBN, il capoverso 5 esige che un'infrastruttura del mercato finanziario preveda meccanismi tali da consentire ai partecipanti di manifestare le proprie esigenze (ad es. in riferimento all'ulteriore sviluppo delle prestazioni dell'infrastruttura del mercato finanziario o agli aspetti tecnici, come gli standard di comunicazione impiegati dall'infrastruttura del mercato finanziario o le interfacce con i partecipanti).

Articolo 9 Gestione dei rischi

La disposizione corrisponde al diritto vigente. Il capoverso 1 figura sia nell'articolo 12 capoverso 2 secondo periodo OBCR, sia in diverse disposizioni dell'OBN (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b, 27 cpv. 1, 28 cpv. 1, 29 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 32 primo periodo OBN). La strategia prescritta deve prevedere adeguate procedure e strumenti e considerarne gli effetti sui partecipanti e sul sistema finanziario (cfr. 27 cpv. 2 primo periodo OBN). Essa deve essere basata sulle attività dell'infrastruttura del mercato finanziario. Di conseguenza tiene conto eventualmente anche dei rischi di custodia e di investimento (cfr. art. 30 cpv. 1 OBN) e dei rischi derivanti dai collegamenti con altre infrastrutture dei mercati finanziari (cfr. art. 34 cpv. 1 OBN).

I capoversi 3 e 4 si fondano sugli articoli 27 capoverso 3 e 33 OBN. Il requisito indicato nel capoverso 3 si limita (come l'art. 33 OBN) agli aspetti organizzativi dell'infrastruttura del mercato finanziario. Ciò non determina alcun obbligo di influire sull’organizzazione delle relazioni commerciali tra i partecipanti e i partecipanti indiretti.

Le prescrizioni dei capoversi 4–6 figurano oggi nell'articolo 20 OBVM, nell'articolo 12 capoversi 3 e 4 OBCR come pure negli articoli 22 capoverso 1 lettera c e 22a capoverso 4 OBN. Un efficace sistema di controllo interno non prevede soltanto attività di controllo in una fase successiva, ma anche attività di pianificazione e gestione. Esso comprende, tra l'altro, le attività di controllo integrate negli processi di lavoro, i processi di gestione dei rischi e di compliance, un controllo dei rischi indipendente dalla gestione dei rischi e la funzione di compliance come tale. Il sistema di retribuzione dei collaboratori che svolgono funzioni di controllo non deve incentivare a generare conflitti d'interesse. In particolare la retribuzione (ad es. salari, bonus, onorari e premi) non deve dipendere dal risultato delle unità aziendali sorvegliate internamente, da prodotti o transazioni. La revisione interna verifica e valuta il sistema di controllo interno e contribuisce al suo miglioramento costante.

Articolo 10 Garanzia

Anche questa disposizione corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 8 e 13 OBCR oltre che art. 23 cpv. 1 e 2 e art. 28 OBVM). L'articolo 9 LInFi esige che una singola persona e in particola-

19 RS 220.0

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