Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
cepimento nei rispettivi rapporti contrattuali le parti contrattuali possono garantire
l’applicabilità internazionale di un differimento disposto da un’autorità nazionale. Il recepimento del Protocollo ISDA avviene, per esempio, mediante la sottoscrizione di una cosiddetta «adherence letter», che viene messa a punto dall’ISDA.
Con il nuovo art. 12 cpv. 2bis, in generale le banche sono tenute ad adeguare i propri contratti, in modo tale che un differimento ai sensi dell’art. 30a LBCR disposto dalla FINMA sia applicabile. Ciò concerne i contratti che prevedono uno statuto contrattuale estero oppure un foro competente estero. Un adeguamento contrattuale avviene di norma nel momento in cui la controparte della banca svizzera riconosce preventivamente a livello contrattuale un differimento disposto dalla FINMA. Un caso concreto è il recepimento del Protocollo ISDA. Occorre tuttavia osservare che, attualmente, il Protocollo ISDA si riferisce unicamente ai contratti quadro ISDA, mentre l’ambito di applicazione dell’art. 12 cpv. 2bis ha una portata più ampia e, oltre ai contratti sul commercio di derivati, riguarda in particolare quelli concernenti il prestito di operazioni mobiliari e le operazioni con patto di rivendita. È comunque prevista un’estensione dell’ambito di applicazione del Protocollo ISDA a ulteriori contratti finanziari, pertanto detto protocollo in futuro verrà impiegato anche per i contratti concernenti il prestito di operazioni mobiliari e le operazioni con patto di rivendita.
Le banche sono tenute ad adempiere, a livello di singolo istituto e di gruppo, il requisito che prevede la stipula in via preliminare, con le proprie controparti, di un accordo contrattuale concernente il differimento in conformità all’art. 30a LBCR. Anche le società estere del gruppo di una banca svizzera devono pertanto adeguare i propri contratti in modo tale che un differimento disposto dalla FINMA nei confronti delle relative controparti sia eventualmente applicabile. In questo modo viene garantita l’applicabilità di un differimento che concerne i diritti di disdetta insorti in ragione di un cross-default105 (cfr. il messaggio relativo a l’art. 30a OBCR106).
Poiché gli adeguamenti contrattuali richiedono il consenso della rispettiva controparte, alle banche può essere concesso un consono termine per l’applicazione della prescrizione (cfr. art. 69 cpv. 5).
Art. 66 lett. b n. 1 e 2
L’espressione tra parentesi «orizzontale» è soppressa e al suo posto nel testo principale è inserita l’espressione «dello stesso livello».
3.12. Ordinanza del 30 aprile 2014107 sulle borse
Art. 1 lett. a–i, art. 4–16, art. 39 cpv. 1 lett. b, art. 53–55g nonché art. 56 cpv. 1, 3 e 4
Tutti gli ambiti che in virtù del nuovo regime legale saranno disciplinati in futuro nella LInFi e nell’OInFi devono essere abrogati.
Art. 30, 31 e 58a
Negli articoli è ripresa la normativa prevista agli articoli 36, 37 e 126 capoverso 2 OInFi. Si rimanda al riguardo al relativo commento al capitolo 2.1.
3.13. Ordinanza del 15 ottobre 2008108 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA
Art. 3 cpv. 1 lett. ater, aquater e aquinquies
L’attività delle infrastrutture del mercato finanziario è di natura alquanto varia. Per poter attri-
105 Le clausole di cross-default possono infatti prevedere che un contratto con una filiale venga disdetto se vengono disposte misure di insolvenza nei confronti della società madre.
106 FF 2014 6445, pag. 6566
107 RS 954.11
108 RS 956.122