Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 5 pagine

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Articolo 9 capoverso 1 lettera a Responsabili di sede

La commissione d’esame competente assume buona parte della responsabilità per l’esame federale, motivo per cui il responsabile di sede deve coinvolgerla nell’organizzazione dell’esame federale.

Sezione 2: Ordinamento dell’esame

Articolo 12 capoverso 2 Iscrizione

La data di chiusura delle iscrizioni, che è identica per tutta la Svizzera e per tutte le professioni mediche universitarie, è pubblicata sul sito Internet dell’UFSP6. L’iscrizione avviene online. In Internet sono pubblicate ora anche le date d’esame.

Articolo 12a Compensazione degli svantaggi per i disabili

Questa disposizione tiene conto del diritto dei disabili, sancito nella Costituzione e nella legge del 13 dicembre 20027 sui disabili (LDis), di ottenere una compensazione degli svantaggi legati alla loro condizione. La definizione di disabilità contenuta nella LDis è molto ampia e si differenzia dalla nozione di invalidità del diritto in materia di assicurazioni sociali (incapacità al lavoro completa o parziale). La definizione della legge copre la deficienza fisica, mentale o psichica (cfr. art. 2 cpv. 1 LDis). Spetta al medico stabilire se sussiste una disabilità, a seconda dei singoli casi. I disabili devono poter sostenere gli esami con la medesima probabilità di riuscita dei candidati non disabili. Per quanto possibile, occorre ordinare misure di compensazione per mettere i disabili nella condizione di poter sostenere l’esame federale senza gli svantaggi derivanti dalla loro disabilità. Questi adeguamenti puntano a compensare gli svantaggi con provvedimenti organizzativi e/o procedurali (p. es. più tempo a disposizione, impiego di mezzi ausiliari o di persone ausiliarie ecc.). I candidati disabili possono presentare alla MEBEKO, sezione «Formazione», una domanda di compensazione degli svantaggi (cpv. 1).

Le misure non possono tuttavia eccedere la compensazione degli svantaggi e avvantaggiare i disabili rispetto agli altri candidati e devono poter essere realizzate con un onere proporzionato. I disabili devono soddisfare tutti i requisiti specialistici dell’esame allo stesso modo dei candidati non disabili. I dettagli della procedura di domanda sono definiti nelle direttive della MEBEKO di cui all’articolo 5a lettera b. Su proposta della commissione d’esame, la MEBEKO, sezione «Formazione», determina le eventuali misure di adattamento (cpv. 2).

Articolo 12b Sede d’esame

Occorre mantenere il principio secondo cui l’esame federale deve essere sostenuto dove si sono conclusi gli studi (cpv. 1). Le attuali forme d’esame (soprattutto l’esame pratico strutturato, costituito da un percorso articolato in diverse stazioni) sono talvolta molto costose. Per tale motivo i posti disponibili devono essere sfruttati al massimo. In futuro si potranno spostare i candidati inizialmente assegnati a un’altra sede d’esame – ovviamente con la stessa lingua d’esame – in modo che che presso la sede originaria non si debbano prevedere costose capacità aggiuntive quando invece le capacità di un’altra sede non sono completamente utilizzate. Siccome in tutte le sedi si valutano gli stessi esercizi e si giudicano le prestazioni secondo gli stessi criteri, i candidati spostati non sono svantaggiati dal punto di vista contenutistico. Un’eventuale modifica della sede d’esame è decisa e comunicata con sufficiente anticipo, in modo tale che i candidati interessati possano adeguarsi alla situazione per tempo (cpv. 2). La modifica della sede d’esame può essere decisa ed eseguita solo secondo le modalità definite dalla MEBEKO, sezione «Formazione», nelle sue disposizioni di cui all’articolo 5a, lettera a (cpv. 3). Le disposizioni menzionate stabiliscono in anticipo in quali casi i candidati sono spostati in un’altra sede (lett. a), secondo quale procedura si decidono i candidati interessati (lett. b) ed entro quando questi ultimi devono essere informati sul cambio di sede (lett. c).

Articolo 12c Lingua d’esame

Finora la lingua d’esame era disciplinata solo nell’ordinanza del DFI del 1° giugno 20118 concernente le procedure d’esame. Data la sua notevole importanza, in futuro questa disposizione figurerà direttamente nell’ordinanza del Consiglio federale. Attualmente le lingue d’esame sono solo il francese e il tedesco. Per gli esami scritti, svolti sulla base di un questionario identico per tutta la Svizzera, i

6 http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/07918/11438/index.html?lang=de (non disponibile in italiano)

7 RS 151.3

8 RS 811.113.32