Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 5 pagine
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questionari esistono in entrambe le lingue. Presso una sede d’esame, i candidati che hanno fatto richiesta per tempo prima dell’esame, possono ottenere il questionario nell’altra lingua. Il punteggio minimo per superare l’esame è stabilito in base alla correzione dei questionari di tutti i candidati, indipendentemente dalle lingue d’esame. Nel caso in cui fosse istituita una sede d’esame nella Svizzera italiana, si dovrebbe inserire l’italiano come lingua d’esame (con i conseguenti costi legati per esempio alla traduzione e al confronto dei questionari e degli esercizi redatti in tre lingue).
Articolo 13 capoverso 2 frase introduttiva Ammissione
I candidati che hanno concluso un ciclo di studio in chiropratica presso una scuola universitaria estera che figura nell’elenco del DFI secondo l’articolo 33 LPMed, d’ora in poi dovranno dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere a e b contestualmente all’iscrizione, anziché al più tardi un mese prima dell’esame come finora. Nel 2014, per la prima volta, hanno sostenuto l’esame anche gli studenti del ciclo di studio in chiropratica della facoltà di medicina dell’università di Zurigo. Data la possibilità di frequentare l’intero ciclo di studio in Svizzera, si ridurrà il numero di persone che concludono un ciclo di studio in chiropratica all’estero. Visto l’onere aggiuntivo sproporzionato, non si giustifica più una scadenza separata per fornire la prova.
Articolo 23 Sanzioni
Il capoverso 1 non subisce modifiche. Gli adeguamenti ai capoversi 2 e 3 rispecchiano l’applicazione pratica di questa disposizione. Si tratta di accertare il comportamento sconveniente di un candidato e di metterlo agli atti, anche se non vi è un allontanamento dall’esame. In tal modo un responsabile di sede può far notare alla persona interessata che se continua a comportarsi così può incorrere in un allontanamento. Talvolta le conseguenze di un comportamento devono essere dapprima esaminate più accuratamente (p. es. analisi degli esiti dell’esame) per poter accertare veramente gli effetti sull’esito della prova. Con la formulazione facoltativa del capoverso 4 la MEBEKO, sezione «Formazione», ottiene esplicitamente un margine discrezionale e, a seconda della gravità della colpa del candidato, non è necessariamente tenuta a dichiarare l’esame federale «non superato».
Capitolo 3: Trattamento dei dati
Articolo 25 Comunicazione dei dati
Il capoverso 1 non subisce modifiche. Finora la MEBEKO, sezione «Formazione», ogni anno era tenuta a comunicare spontaneamente i dati al Servizio sanitario coordinato oppure al Servizio veterinario coordinato. Siccome la loro preparazione è relativamente onerosa, i dati dovranno essere forniti solo quando sono effettivamente necessari. Pertanto, in futuro i servizi di cui ai capoversi 2 e 3 dovranno richiedere esplicitamente la comunicazione dei dati (cpv. 2 e 3).
Capitolo 4: Tasse, indennità e costi
Articolo 29 capoverso 2 Indennità per i responsabili di sede
I responsabili di sede appartengono sempre al personale medico della corrispondente categoria professionale. Sono i principali responsabili dell’organizzazione e dello svolgimento dell’esame federale presso la propria sede e gli interlocutori cui fanno riferimento gli esaminatori, il personale ausiliario, i candidati, ecc. L’attuale indennità di 30 franchi per l’intero esame federale riscossa per ciascun candidato iscritto non sempre si è rivelata proporzionata al lavoro svolto, in particolare per le forme d’esame più complesse e quando un esame federale comporta più di una prova. Nel settore della medicina umana, per esempio, vanno stimate 250 ore di lavoro all’anno, da cui risultava nel complesso per il 2015 una retribuzione oraria di 55 franchi (forfait e indennità in funzione del numero di candidati esaminati). Un aumento dell’indennità è dunque opportuno. L’aumento dei forfait di cui al capoverso 1 è poco appropriato, poiché tutti i responsabili di sede ne beneficerebbero in pari misura, a prescindere dall’impegno concreto. È preferibile aumentare l’aliquota per ciascun candidato esaminato e graduarla a seconda della forma dell’esame. Un esame federale può consistere in una o più prove (art. 5 cpv. 1 ordinanza sugli esami LPMed). L’onere per i responsabili di sede non dipende solo dal numero di candidati e di singole prove, ma anche dalla forma dell’esame. Gli esami scritti (scelta fra più risposte [MC] o domande e risposte brevi [DRB]) sono le procedure meno onerose dal punto di vista organizzativo e dunque non è necessario un aumento di questa aliquota. Per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento, le prove pratiche e le prove pratiche strutturate (sotto forma di percorso articolato in più stazioni, denominato anche OSCE) sono le forme più onerose previste dall’ordinanza del DFI concernente le procedure d’esame. Per entrambe non solo si devono prenotare