Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 5 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

valutazione dell’esame federale, contenuti nelle disposizioni della MEBEKO, sezione «Formazione» (cfr. art. 5a lett. a).

Capoverso 5: può essere abrogato visto che la questione del superamento della singola prova sarà disciplinata nelle disposizioni della MEBEKO, sezione «Formazione», sui principi fondamentali concernenti il contenuto, la forma, la data nonché la correzione e la valutazione dell’esame federale relative al tema della correzione e della valutazione (cfr. art. 5a lett. a).

Articolo 5a Disposizioni e direttive della Commissione delle professioni mediche

Lettera a: nelle disposizioni sui principi fondamentali concernenti il contenuto, la forma, la data nonché la correzione e la valutazione dell’esame federale sono fissati i principi fondamentali per i settori menzionati. Per ciascuna professione medica universitaria la MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce nelle sue disposizioni i contenuti da verificare, la forma per farlo, e in che modo avvengono la correzione e la valutazione, in virtù della LPMed (obiettivi generali e specifici della formazione secondo l’art. 6 segg.), dell’ordinanza sugli esami LPMed e in conformità all’ordinanza del DFI del 1° giugno 20115 concernente le procedure d’esame. Gli obiettivi formativi della LPMed e i cataloghi degli obiettivi didattici stabiliscono il contenuto degli esami che vengono attuati nelle disposizioni, soprattutto con il cosiddetto «Blue print» (indice ponderato che garantisce la composizione contenutisticamente omogenea dell’esame). Nelle disposizioni concernenti la correzione e la valutazione dell’esame federale, per ogni singola prova si stabiliscono le condizioni da soddisfare per superare le prove, tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti didattici. Le condizioni saranno mantenute costanti mediante un’adeguata procedura. Le disposizioni contengono inoltre le modalità di consultazione dei documenti d’esame.

Lettera b: direttive sui dettagli per lo svolgimento dell’esame federale contengono disposizioni dettagliate che sono necessarie per l’attuazione di quanto previsto alla lettera a. Tra i vari aspetti si disciplinano anche le materie esaminate, il numero di domande/esercizi/stazioni, l’estensione dell’esame, la durata, lo svolgimento, le istruzioni ai candidati e i mezzi ausiliari ammessi. Le direttive consentono di comprendere nel dettaglio in che modo si svolge una singola prova. Se la forma d’esame lo richiede, si disciplinano anche aspetti specifici, quali per esempio il consumo di pasti e le uscite per andare in bagno. Le disposizioni e le direttive sono state emanate dalla MEBEKO, sezione «Formazione», su proposta della corrispondente commissione d’esame, per i primi esami federali svolti nel 2011 secondo la LPMed. Da allora si sono rese necessarie solo correzioni e modifiche marginali per il corrispondente anno d’esame. Le disposizioni e le direttive dalla MEBEKO, sezione «Formazione», sono pubblicate sulla pagina Internet dell’UFSP e servono come importante fonte d’informazioni per i candidati agli esami federali. Nel giudicare i ricorsi presentati contro le bocciature agli esami federali, anche il Tribunale amministrativo federale si attiene a queste disposizioni e direttive.

Capitolo 2: Procedura dell’esame federale

Sezione 1: Organi e loro compiti

Articolo 7 capoverso 4 lettere d e g Commissioni d’esame

I candidati ricevono consulenza dai responsabili di sede, che sono legati alle rispettive istituzioni di formazione e pertanto sono le persone più adeguate per consigliare i candidati. Le basi per la consulenza sono contenute nell’ordinanza sugli esami LPMed e nelle disposizioni e direttive della MEBEKO, sezione «Formazione», secondo l’articolo 5a lettere a e b. Altre esigenze d’informazione da parte dei candidati sono per lo più di natura individuale. Di conseguenza non è necessario fissare principi per la consulenza da parte delle commissioni d’esame e le lettere d e g possono essere stralciate.

Articolo 8 capoverso 1 lettere e ed f Presidenti delle commissioni d’esame

Per quanto riguarda lo stralcio della lettera e, si rinvia alla motivazione concernente l’articolo 7 capoverso 4 lettere d e g. Per quanto riguarda lo stralcio della lettera f, i mezzi ausiliari ammessi sono definiti nelle direttive della MEBEKO, sezione «Formazione», secondo l’articolo 5a lettera b.

5 RS 811.113.32