Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine

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3.2 OCIP-DFI

Nell’OCIP-DFI gli allegati 5b, 5c e 8 sono redatti in inglese. I pareri su questi tre documenti sono stati pertanto presentati essenzialmente in inglese e inseriti senza traduzione nel presente rapporto.

3.2.1 Art. 1 Patientenidentifikationsnummer (allegato 1)

Art. 1 Patientenidentifikationsnummer

Der Aufbau der Patientenidentifikationsnummer und das Vorgehen zur Kontrollzifferprüfung bei der manuellen Erfassung der Patientenidentifikationsnummer nach Artikel 4 Absatz 2 OCIP sind in Anhang 1 festgelegt.

Articolo 1: Il Cantone FR suggerisce che sarebbe utile chiarire cosa si può o non si può fare con il NIP.

Allegato 1

Stiftung refdata, GS1, SSIM e ICTS ribadiscono per l’allegato 1 le posizioni espresse sull’articolo 4 OCIP. ICTS chiede inoltre che nell’ambito dell’identificazione del paziente e della chiave d’identificazione impiegata a riguardo, si applichi il principio di preferire gli standard internazionali, evitando nel limite del possibile soluzioni sviluppate appositamente per la Svizzera. CMC, BüAeV, GAeSO e KAeG SG considerano positivo che venga creato un NIP specifico per la cartella informatizzata del paziente e che non si utilizzi come numero d’identificazione il NAVS13, come era intenzione inizialmente.

OFAC scrive che non c’è nulla da dire sull’algoritmo di controllo del numero d’identificazione. BINT, HL7 e IHE ritengono che si tratti di una procedura usuale che corrisponde a uno standard e che secondo loro soddisfa i requisiti. Anche per medshare l’allegato 1 va bene.

3.2.2 Art. 2 Technische und organisatorische Zertifizierungsvoraussetzungen für Gemein-

schaften und Stammgemeinschaften (allegato 2)

Art. 2 Technische und organisatorische Zertifizierungsvoraussetzungen für

Gemeinschaften und Stammgemeinschaften

Die technischen und organisatorischen Zertifizierungsvoraussetzungen (TOZ) für Gemeinschaften und Stammgemeinschaften nach Artikel 29 Absatz 2 OCIP sind in Anhang 2 festgelegt.

Articolo 2: SQS ritiene che l’allegato 2 non sia una «condizione di certificazione», ma una «direttiva tecnica e organizzativa per le comunità e comunità di riferimento», le quali sottostanno all’obbligo di certificazione secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a LCIP e devono quindi essere certificate. Non rientra nelli compiti della certificazione dei sistemi di gestione verificare il rispetto corretto delle direttive tecniche. Nel quadro della certificazione ISO/IEC 27001:2013, il team di verificatori deve controllare l’applicazione nel corso della certificazione del sistema di gestione attraverso Control A.18. per questo motivo, l’articolo 2 dovrebbe leggere: «Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen (TOV) für Gemeinschaften und Stammgemeinschaften, die der Zertifizierungspflicht nach Artikel 11 Absatz 1 EPDG unterstehen, sind gemäss Artikel 29 Absatz 2 EPDV in Anhang 2 festgelegt»». SQS vuole inoltre aggiungere il seguente capoverso nell’articolo 2: «Die Mindestanforderungen an ein Datenschutzmanagementsystem richten sich nach Richtlinien über die Mindestanforderungen an ein Datenschutzmanagementsystem (Richtlinien über die Zertifizierung von Organisation und Verfahren) vom 19. März 2014 des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten».

Allegato 2

1. Gestione (art. 8 OCIP)

6 partecipanti79 considerano le esigenze del numero 1 troppo complesse e chiedono quindi di semplifi-

79 K3, VZK, ZAD, ZH, ZG, NW