Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine

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non è comprensibile perché debba vedere tutti i potenziali professionisti della salute attribuiti a un gruppo di accesso. Inoltre il contenuto del numero 1.5.2.3 è già disciplinato attraverso i diritti di accesso ai sistemi primari. I numeri 1.5.2.1, 1.5.2.2 e 1.5.2.3 devono essere pertanto stralciati. Il Cantone TI considera che la gestione proposta dei gruppi di professionisti della salute (1.5.2.1 e 1.5.2.2) non è di facile attuazione. Nella pratica quotidiana il paziente non può accedere alle liste di tutti professionisti di strutture complesse (ospedali) che hanno accesso ai suoi dati. Questo tipo di gestione in tempo reale sarebbe troppo onerosa dove il turnover del personale è elevato. Entrambi i numeri devono quindi essere stralciati. Privatim segnala che i pazienti dovrebbero avere la possibilità di conoscere non solo la composizione attuale, ma anche i cambiamenti nella composizione dei gruppi (ingressi e uscite). Il testo dei numeri 1.5.2.1 e 1.5.2.2 dovrebbe essere formulato in modo più chiaro. CMC, BüAeV, GAeSO e KAeG SG desiderano completare il testo del numero 1.5.2.2 in riferimento all’articolo 8 lettera f OCIP come segue: «[…] informiert werden können und informiert werden». Insel e VGIch segnalano che l’esigenza prevista al numero 1.5.2.2 non è attuabile in un ospedale e deve pertanto essere stralciata. Al numero 1.5.2.2 Tessaris propone la seguente aggiunta: «[…] in Gruppen von Gesundheitsfachpersonen und deren Austritt aus einer Gruppe von Gesundheitsfachpersonen informiert werden können». Il numero 1.5.2.3 dovrebbe essere completato come segue: «[…] verhältnismässig bleiben und im Regelfall die Zahl von Angehörigen der Gruppe nicht überschreiten».

2. Conservazione e trasmissione di dati (art. 9 OCIP)

2.1 Distruzione di dati (art. 9 cpv. 1 lett. a e b)

6 Cantoni90 ribadiscono in riferimento al numero 2.1.1.1 quanto già espresso sull’articolo 20 OCIP, aggiungendo che i dati non dovrebbero essere cancellati. Sulla carta o nei sistemi primari non vengono cancellati e non vi è motivo che lo siano in un sistema secondario. Il vantaggio della cartella informatizzata del paziente consiste proprio nel proporre ai pazienti degli archivi duraturi. In materia sanitaria una limitazione a 10 anni non ha senso. Il paziente potrebbe essere interessato a dei trattamenti medici avvenuti 20 anni prima o durante la sua infanzia. Il Cantone NE ricorda che l’articolo 64 della legislazione sanitaria cantonale prevede effettivamente un limite di 10 anni per la conservazione della cartella, ma si tratta in questo caso di un limite minimo che non tiene ancora conto dell’«informatizzazione» della cartella. La questione dello spazio che occupano le cartelle cartacee nell’ambulatorio di un professionista della salute non si pone più negli stessi termini e alle stesse condizioni con la cartella informatizzata. In questo contesto non esistono più ostacoli logistici o tecnici che giustificherebbero la volontà del professionista della salute di non conservare più di 10 anni gli elementi della cartella del paziente nel suo interesse. FMH rinvia in questo contesto alle sue osservazioni sui relativi articoli dell’ordinanza. BFH segnala il divario fra le aspettative del paziente di disporre dei «suoi» dati nella «sua» cartella informatizzata e l’obbligo generale di conservazione vigente nel settore sanitario. Anche se il paziente viene informato e può chiedere una proroga di 10 anni (art. 9 cpv. 1 lett. a), ci si chiede perché debba prendere una decisione sulla conservazione dei suoi dati. Il paziente ha comunque la possibilità di cancellare in qualsiasi momento i dati. Se proprio si vuole un obbligo di distruzione, allora bisogna prevedere un trasferimento automatico nel repository per i documenti «privati». Volendo invece rinunciare a un obbligo di distruzione, il requisito al numero 2.1.1.1 deve essere stralciato. Medshare evidenzia in questo punto che esclusivamente il paziente decide da solo quando cancellare i documenti dagli archivi e dai registri. STSAG scrive che la scadenza di 10 anni di cui al numero 2.1.1.1 decorre dal termine del trattamento medico e si prolunga quindi automaticamente nei pazienti cronici. In alternativa, nel registry si potrebbero visualizzare solo i dati che non hanno più di 10 anni. Tessaris propone di formulare la cancellazione dei dati dei pazienti dopo 10 anni come «regola default». Per i dati sul decorso delle patologie croniche la durata di conservazione è di solito notevolmente più lunga. Chiede pertanto la seguente aggiunta al numero 2.1.1.1: «[…] erfassten Daten unter Vorbehalt einer festgelegten längeren Aufbewahrungsdauer nach 10 Jahren vernichtet werden». OFAC chiede cosa avviene dei dati che dopo 10 anni sono ancora rilevanti e rimanda alla LATer, la cui ultima revisione esige dai sistemi primari di archiviare per 30 anni i dati relativi all’impiego di prodotti sanguigni.

90 FR, NE, GE, VS, VD, JU