Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 64Fedlex · Rapporto sui risultati
6 Cantoni91 dichiarano in riferimento al numero 2.1.1.2 che, in caso di volontà del paziente di riattivare la sua cartella o per motivi medico-legali, non bisogna sopprimere subito la cartella, ma mascherarla per un certo periodo. HIN non capisce se in questa fattispecie bisogna cancellare anche i dati del login. Il testo parla di tutti i dati. Secondo l’articolo 20 capoverso 1 si devono invece sopprimere tutti i dati che non sono necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità e rendiconto. Al numero 2.1.1.2 si deve riprendere la stessa formulazione dell’articolo 20. Posta segnala che l’indice dei pazienti è un’infrastruttura che può essere riutilizzata più volte e chiede se sia consentito cancellare dall’indice dei pazienti solo le identità che appaiono nella cartella informatizzata del paziente. Le altre identità impiegate per altri processi (p. es. richieste di ricovero, visite specialistiche) rimarrebbero. L’impiego comune dell’infrastruttura è lecito ai sensi della LCIP. Le disposizioni che lo impediscono devono essere sostituite da altre che lo consentano nei limiti appropriati. L’indice dei pazienti dovrebbe rimanere un’eccezione e i dati dovrebbero essere cancellati se non servono ad altri scopi. KSSG considera che i requisiti per la conservazione dei dati, p. es. all’articolo 9 capoverso 1 lettera c OCIP e al numero 2.1.1.2.1, implicherebbero che le applicazioni che già si avvalgono di un registry non potrebbero più funzionare sull’infrastruttura esistente. Le disposizioni di esecuzione richiederebbero la creazione di un’infrastruttura separata per la cartella informatizzata del paziente e tutte le altre applicazioni, raddoppiando così i costi. Il numero 2.1.1.2.1 dovrebbe essere modificato in modo da tale da permettere una cancellazione logica e non fisica per l’applicazione «cartella informatizzata del paziente». Ciò consentirebbe di raffigurare nella stessa infrastruttura anche altre applicazioni. I requisiti previsti all’articolo 9 capoverso 1 lettera c OCIP e al numero 2.1.1.2.2 avrebbero altresì come conseguenza che il sistema di archiviazione esistente negli ospedali non possa essere impiegato come IHE Repository per la cartella informatizzata del paziente. Tali requisiti richiedono la creazione di un repository separato per i documenti inseriti dal paziente e quelli registrati dai professionisti della salute. Ciò significherebbe triplicare un’infrastruttura già costosa, che oltretutto conterrebbe dati ridondanti. Se lo scopo del numero 2.1.1.2.2 è di cancellare fisicamente i dati, non è possibile utilizzare i sistemi di archiviazione più convenienti (p. es. Centera). L’impatto in termine di costi si sentirebbe in particolare quando si devono registrare nella cartella informatizzata del paziente anche immagini radiologiche. Le tomografie computerizzate (TAC) e IRM pesano spesso diversi gigabyte e dovrebbero essere memorizzate in modo ridondante. L’articolo ha pertanto ripercussioni enormi sui costi di esercizio. Si chiede che tutti i dati possano essere memorizzati nello stesso repository fisico e che la separazione e la cancellazione dei dati per la cartella informatizzata del paziente avvengano a livello logico. I requisiti di protezione e di sicurezza dei dati verrebbero soddisfatti anche con una separazione logica. In riferimento al numero 2.1.1.2.3, KSSG ricorda che nel Cantone di San Gallo si impiega da diversi anni un indice dei pazienti per la comunicazione interospedaliera ed evidenzia i vantaggi di tale indice. Le attuali disposizioni di esecuzione impedirebbero l’utilizzo dell’attuale indice, poiché i pazienti potrebbero essere registrati nell’indice solo se hanno dato il loro consenso alla cartella informatizzata del paziente e dovrebbero essere cancellati se decidono di sopprimere la loro cartella informatizzata del paziente. Non sarebbe possibile costituire un secondo indice dei pazienti per la cartella informatizzata del paziente, poiché ne può esistere uno solo. L’attuazione delle attuali disposizioni di esecuzione degraderebbe il processo di cura. Si chiede di poter utilizzare l’indice dei pazienti per la cartella informatizzata del paziente oltre ad altri processi, senza però collegarlo all’ID della cartella informatizzata del paziente dell’UCC per i pazienti che non hanno dato il loro consenso. In caso di soppressione della cartella informatizzata del paziente si cancellerebbe semplicemente il collegamento con l’ID.
ISSS segnala che nei numeri 2.1.1.1 e 2.1.1.2 si dice che i dati devono essere cancellati, ma non è chiaro che cosa s’intenda esattamente, per esempio se è sufficiente la cancellazione (elettronica). Per disciplinare le esigenze in materia di distruzione dei dati, si propone di inserire un numero 2.1.1.3. Secondo Tessaris, l’obbligo di distruzione dovrebbe riferirsi in particolare anche ai file di sicurezza e ai backup, poiché si devono distruggere «tutti i dati».
91 FR, NE, GE, VS, VD, JU