Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
paquet législatif LEtr [ID: 240451]attività lucrativa (come previsto fino al 31 dic. 2015 per le persone con lo statuto di
artista da cabaret), le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani e le persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale (art. 60 cpv. 2 lett. b LStr).
La maggior parte delle persone oggi ammesse provvisoriamente in Svizzera ha presentato una domanda d’asilo e può pertanto chiedere l’aiuto al ritorno. Le persone che non hanno presentato una domanda d’asilo e la cui ammissione provvisoria è revocata dalla SEM conformemente all’articolo 84 capoverso 2 o 3 o che, pur essendo ammesse provvisoriamente, lasciano volontariamente la Svizzera, non possono attualmente usufruire dell’aiuto al ritorno. Oltre a costituire un incentivo a lasciare volontariamente la Svizzera, la modifica proposta intende evitare che una persona presenti posteriormente una domanda d’asilo soltanto per ottenere l’aiuto al ritorno. Inoltre, la modifica garantisce che casi oggettivamente analoghi nel settore dell’asilo e in quello degli stranieri possano in futuro essere trattati allo stesso modo.
1.2.4 Qualità delle misure d’integrazione (art. 57a AP-LStr)
La nuova legge sulla formazione continua21 (LFCo), la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2017, disciplina la formazione continua nel contesto dello spazio formativo svizzero e ne definisce i principi. La LFCo è concepita come legge quadro. Definisce, tra le altre cose, importanti gruppi di destinatari della formazione continua, tra cui anche gli stranieri (art. 8 lett. c LFCo); laddove necessario, ulteriori disposizioni vanno inserite nelle leggi speciali.
La SEM è responsabile del coordinamento delle misure d’integrazione a livello federale e assicura lo scambio di esperienze con i Cantoni (art. 53 cpv. 5 e 57 LStr). Versa contributi per la promozione dell’integrazione, segnatamente nel quadro dei programmi cantonali d’integrazione (art. 55 LStr). La SEM è quindi il servizio federale competente per l’attuazione della disposizione sulla garanzia e lo sviluppo della qualità (art. 6 LFCo) nel settore dell’integrazione.
Principi importanti sanciti dalla LFCo riguardano la qualità delle offerte di formazione, il riconoscimento di formazioni e le pari opportunità nell’accesso alla formazione continua22.
Secondo l’articolo 6 capoverso 2 LFCo, la Confederazione e i Cantoni possono sostenere misure di garanzia e di sviluppo della qualità. Tali misure riguardano l’informazione in merito alle offerte, le qualifiche dei formatori, i programmi d’insegnamento e le procedure di qualifica. Inoltre, le offerte vanno organizzate in modo tale da tenere conto delle esigenze specifiche di gruppi particolari quali ad esempio gli stranieri.
Il principio della garanzia e dello sviluppo della qualità sancito nella LFCo offre la possibilità di aumentare l’efficacia della promozione dell’integrazione mediante l’introduzione di direttive sulla qualità delle offerte di formazione. A titolo di esempio menzioniamo il progetto «fide – tedesco, italiano, francese in Svizzera, imparare, insegnare, valutare» (www.fide-info.ch), nel cui ambito vengono elaborate direttive per la garanzia della qualità della promozione linguistica. Nel settore dell’interpretariato interculturale, l’organizzazione di categoria INTERPRET ha sviluppato delle basi per garantire la qualità. I criteri di qualità fissati dalla SEM si riferiscono in particolare all’informazione sulle offerte di formazione continua, alle qualifiche dei formatori, ai programmi d’insegnamento e al riconoscimento delle prestazioni di formazione. Nella formazione degli insegnanti dei corsi di lingua, ad esempio, a determinate condizioni i corsi di formazione continua già frequentati possono essere riconosciuti come parte della formazione, il che ne accorcia la durata.
21 Legge federale del 20 giu. 2014 sulla formazione continua; RS 419.1; maggiori informazioni qui.
22 Cfr. il messaggio del 15 mag. 2013 concernente la legge sulla formazione continua, FF 2013 3085, pag. 3087 seg.