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Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine

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431.841 Ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

del XX mese 20XX

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19921

sulla statistica federale (LStat),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

1L’Ufficio federale di statistica (UST) tiene per scopi di statistica, ricerca e pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) come sistema informativo di riferimento.

2Il REA viene utilizzato per l’esecuzione di altri compiti legali.

Art. 2 Definizioni

1Nella presente ordinanza si intendono per:

a. progetto di costruzione: oggetto che richiede un’autorizzazione di costruzione in base all'articolo 22 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio (LPT);

b. edificio: costruzione duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve da abitazione o per il lavoro, la formazione, la cultura e lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto;

c. abitazione: secondo la definizione dell’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 20153 sulle abitazioni secondarie (LASec);

d. entrata nell’edificio: accesso all’edificio dall’esterno. L’entrata, salvo eccezioni, è indicata dall'indirizzo dell'edificio;

e. indirizzo dell’edificio: indicazione dell’indirizzo ai sensi dell’art. 26b dell’ordinanza sui nomi geografici4 e delle sue coordinate.

Sezione 2: Organizzazione, gestione e contenuto del REA

Art. 3 Compiti dell’UST

1L’UST gestisce, aggiorna e pubblica regolarmente un catalogo delle caratteristiche del REA che ne indica modalità, nomenclature e codificazioni. Nell’elaborarlo tiene conto delle esigenze e delle necessità dei Comuni, dei Cantoni e dei servizi della Confe derazione che utilizzano il REA.

2Dopo aver consultato i Cantoni definisce le esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare.

3Definisce modalità, nomenclature e codificazioni per gli identificatori e le caratteristiche corrispondenti che figurano nel REA.

4L’UST emana, insieme con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e l’Ufficio federale di topografia (swisstopo), direttive volte a uniformare la definizione del concetto di edificio ai sensi dell’articolo 2 lettera b, allo scopo di standardizzare la gestione dei dati del REA.

Art. 4 Collaborazione dell’UST con altri servizi

L’UST collabora con:

a) i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

b) gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni;

c) i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

d) i responsabili cantonali del coordinamento.

RU 2000 1555

1 RS 431.01

2RS 700

3RS 702

4 RS 510.625