Progetto
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
431.841
Art. 5 Compiti dei Cantoni
1Ogni Cantone definisce un servizio responsabile di coordinare le attività del REA e comunica all’UST quali sono i servizi incaricati di aggiornare i dati.
2D’intesa con l’UST, il servizio cantonale di coordinamento garantisce l’aggiornamento costante dei dati del REA.
Art. 6 Registri cantonali e comunali riconosciuti
1L’UST può delegare il controllo della qualità e il sostegno ai servizi incaricati dell’aggiornamento del REA ai Cantoni o a grandi città che gestiscono un registro soddisfacente (riconosciuto) a condizione che:
a. una disposizione di legge cantonale o comunale motivi l’esistenza del registro, ne regoli il funzionamento e definisca il servizio competente della sua tenuta;
b. il registro sia conforme alle esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare secondo l’articolo 3 capoverso 2;
c. il registro comprenda almeno 25 000 edifici e 100 000 abitazioni o contenga i dati completi di un Cantone.
2Se questi requisiti sono adempiuti, l’UST stipula una convenzione con il servizio incaricato del registro e versa un contributo annuo. Questo contributo è costituto da un importo di base massimo di 5000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e abitazioni, di 15 centesimi per edificio con uso abitativo, 5 centesimi per edificio senza uso abitativo e 1 centesimo per abitazione.
3I contributi annui possono essere ridotti se le esigenze qualitative di cui all’articolo 3 capoverso 2 non sono soddisfatte. Il dipartimento stabilisce il quadro che disciplina la riduzione del contributo.
Art. 7 Oggetti registrati nel REA
1L’UST registra:
a. i progetti di costruzione, al più tardi al momento del rilascio del permesso di costruzione;
b. tutti gli edifici e le loro entrate (compresi gli indirizzi) e rispettive abitazioni;
c. altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione.
2Gli edifici pianificati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del rilascio del perm esso di costruzione.
3L’UST definisce nel catalogo delle caratteristiche eventuali deroghe alla registrazione degli oggetti di cui al capoverso 1.
4Oggetti, costruzioni e installazioni soggetti all’ordinanza del 2 maggio 19905 concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.
Art. 8 Informazioni registrate nel REA
1L’UST registra per ogni progetto di costruzione le seguenti informazioni:
a. identificatore del progetto di costruzione dell’UST (EPROID);
b. Comune politico;
c. riferimento dell’immobile;
d. descrizione del progetto di costruzione;
e. committente;
f. genere di lavori;
g. costi del progetto;
h. stato del progetto;
i. tipo della deroga al permesso di costruzione;
j. numero di edifici del progetto di costruzione;
k. numero di abitazioni del progetto di costruzione.
2L’UST registra per ogni edificio le seguenti informazioni:
a. identificatore dell’edificio dell’UST (EGID);
b. numero dell’edificio del Cantone o del Comune;
c. identificatore dell’entrata dell’edificio dell’UST (EDID);
d. Comune politico;
e. riferimento dell’immobile;
f. denominazione dell’edificio;
g. indicazione dell’indirizzo secondo l’articolo 26b ONGeo;
h. punto di riferimento geolocalizzato dell’edificio;
i. categoria dell’edificio;