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Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine
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2I servizi responsabili della gestione di registri riconosciuti sostengono i servizi comunali competenti per l’aggiornamento del registro nella loro attività e definiscono in quale forma le informazioni necessarie devono essere riportate nel registro riconosciuto.
Art. 12 Controllo e correzione dei dati
1L’UST controlla la qualità dei dati estratti dai registri riconosciuti e da tutte le altre fonti e destinati alla registrazione elettronica nel REA.
2L’UST mette a disposizione un servizio di controllo automatizzato allo scopo di garantire che i dati forniti dai registri riconosciuti soddisfino le esigenze qualitative di cui all’articolo 3 capoverso 2.
3L’UST controlla inoltre regolarmente la qualità dei dati del REA e notifica al servizio competente per il loro aggiornamento o al servizio responsabile della gestione di un registro riconosciuto, a scopo di revisione, le divergenze e gli errori riscontrati.
4Se i dati rilevati risultano errati o incompleti oppure se presentano divergenze l’UST può disporne la rettifica fissando una scadenza per la rielaborazione.
Art. 13 Interfacce
1L’UST mette a disposizione dei servizi competenti per l’aggiornamento dei dati del REA un’applicazione informatica per la loro registrazione e gestione.
Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 14 Utilizzazione dei dati per scopi statistici da parte dell’UST
1Il REA funge da base dati per le rilevazioni statistiche dell’UST.
Sulla scorta dei dati del REA l’UST può in particolare:
a. realizzare elaborazioni statistiche;
b. effettuare campionamenti per rilevazioni in tutti i settori statistici.
Art. 15 Utilizzo e comunicazione dei dati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione nonché per l’esecuzione di
compiti legali
1L’UST consente di accedere ai dati del REA in linea per eseguire lavori statistici, di ricerca e di pianificazione nonché per l’esecuzione di compiti legali:
a. ai servizi statistici e ai centri di ricerca federali, cantonali e comunali;
b. ad altri servizi pubblici, istituzioni di diritto pubblico e terzi commissionati da un servizio pubblico.
2L’accesso ai dati è possibile previa domanda scritta e motivata indirizzata all’UST.
3L’accesso è limitato ai dati che riguardano il territorio del servizio secondo il capoverso 1 e ai dati necessari per lo svol gimento dei suoi compiti.
4Su richiesta, l’UST può trasmettere a pacchetti i dati dei livelli di autorizzazione A e B secondo l’allegato 1 risultanti da elaborazioni individuali.
5I dati del livello di autorizzazione B secondo l’allegato 1 devono essere distrutti una volta ultimato il compito.
6I servizi che beneficiano di un’autorizzazione d’accesso secondo il capoverso 1 possono metterli a disposizione di terzi conformemente alla rispettiva legislazione cantonale, fatte salve le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 16 Pubblicazione dei dati del REA
1L’UST pubblica su Internet i dati del REA del livello di autorizzazione A secondo l’allegato 1.
Art. 17 Commercio dei dati e utilizzo a fini commerciali
Il commercio dei dati del REA e il loro utilizzo a fini commerciali sono vietati.
Art. 18 Emolumenti
1L’utilizzo dei dati messi a disposizione su Internet è gratuito.
2L’accesso ai dati del REA per i servizi che beneficiano di un’autorizzazione secondo l’articolo 15 capoverso 2 è gratuito.
3Viene riscosso un emolumento per la consegna collettiva di dati del REA risultanti da un’elaborazione individuale e per l'utilizzo del sistema informativo REA per l'esecuzione di compiti legali.
4La riscossione degli emolumenti da parte dell’UST sottostà all’ordinanza del 25 giugno 20037 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.