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Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine

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Sezione 4: Sicurezza dei dati

Art. 19

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 19938 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 9 dicembre 20119 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione di altri atti normativi

L’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni10 è abrogata.

Art. 21 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 22 Disposizioni transitorie

Gli edifici senza uso abitativo che non figurano ancora nel REA devono esservi registrati al più tardi entro il 31 dicembre 2019. L’UST elabora d’intesa con i Cantoni e i servizi delle misurazioni catastali una procedura per il trasferimento di tali dati.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

xx In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

La cancelliera della Confederazione, Walter Thurnherr

8 RS 235.11

9 RS 172.010.58

10 RU 2000, 2555, 2004 3367, 2005 3381, 2007 3399, 6719, 2012 4707