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Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine

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j. stato dell’edificio;

k. anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell’edificio;

l. dimensioni dell’edificio;

m. struttura dell’edificio;

n. installazioni tecniche principali dell’edificio;

o. appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali.

3L’UST registra per ogni abitazione le seguenti informazioni:

a. identificatore dell’abitazione dell’UST (EWID);

b. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;

c. riferimento dell’immobile in abitazioni con proprietà per piani;

d. localizzazione dell’abitazione nell’edificio;

e anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell’abitazione;

f stato dell’abitazione;

g dimensioni dell’abitazione;

h. struttura dell’abitazione;

i. tipo di utilizzo dell’abitazione.

4Un’informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più caratteristiche.

5L’UST può dichiarare facoltative alcune caratteristiche del catalogo.

8L’UST può far figurare nel REA le caratteristiche o le indicazioni complementari necessarie a tenere il registro o a effettuare valutazioni statistiche. Queste informazioni non sono accessibili a terzi.

Art. 9 Fonti

1Le fonti sono in primo luogo i dati ammnistrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1–3.

2Per la rilevazione dei dati registrati nel REA possono essere utilizzate le seguenti fonti:

a. fascicoli concernenti i permessi di costruzione e i collaudi dei Cantoni e dei Comuni;

b. dati di base della misurazione ufficiale;

c. dati di base dei registri fondiari cantonali;

d. dati di riferimento per la determinazione del valore fiscale;

e. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;

f. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione e delle aziende industriali;

g. notifiche di committenti, architetti, proprietari e società di gestione immobiliare;

h. notifiche di utilizzatori dei dati del REA;

i. dati di altre rilevazioni statistiche, a condizione che l’utilizzo sia espressamente menzionato nell’allegato all’ordinanza del 30 giugno 19936 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali;

j. dati rilevati in occasione di controlli di impianti di combustione cantonali e comunali;

k. dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE).

3I dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono essere messi gratuitamente a disposizione dell’UST per l’aggiornamento del REA.

4Le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni che svolgono attività di diritto pubblico sono tenute a fornire dati utili per fini statistici.

Art. 10 Tenuta e aggiornamento dei registri

1I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati rilevano nel REA o in un registro riconosciuto in mod o costante tutte le informazioni riguardanti progetti di costruzione soggetti a permesso, edifici e abitazioni secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere concluso formalmente entro e non oltre la fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.

2I registri riconosciuti trasmettono all’UST i dati sugli edifici e le abitazioni almeno una volta al mese. La trasmissione e l’importazione dei dati sono nella misura del possibile standardizzate e automatizzate.

Art. 11 Sostegno ai Comuni

1In collaborazione con i responsabili cantonali del coordinamento, l’UST fornisce un sostegno ai servizi comunali competenti per l’aggiornamento del registro non collegati a un registro riconosciuto.

6 RS 431.012.1