Progetto
Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
431.841
j. stato dell’edificio;
k. anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell’edificio;
l. dimensioni dell’edificio;
m. struttura dell’edificio;
n. installazioni tecniche principali dell’edificio;
o. appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali.
3L’UST registra per ogni abitazione le seguenti informazioni:
a. identificatore dell’abitazione dell’UST (EWID);
b. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;
c. riferimento dell’immobile in abitazioni con proprietà per piani;
d. localizzazione dell’abitazione nell’edificio;
e anno o epoca di costruzione e anno o epoca di demolizione dell’abitazione;
f stato dell’abitazione;
g dimensioni dell’abitazione;
h. struttura dell’abitazione;
i. tipo di utilizzo dell’abitazione.
4Un’informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più caratteristiche.
5L’UST può dichiarare facoltative alcune caratteristiche del catalogo.
8L’UST può far figurare nel REA le caratteristiche o le indicazioni complementari necessarie a tenere il registro o a effettuare valutazioni statistiche. Queste informazioni non sono accessibili a terzi.
Art. 9 Fonti
1Le fonti sono in primo luogo i dati ammnistrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1–3.
2Per la rilevazione dei dati registrati nel REA possono essere utilizzate le seguenti fonti:
a. fascicoli concernenti i permessi di costruzione e i collaudi dei Cantoni e dei Comuni;
b. dati di base della misurazione ufficiale;
c. dati di base dei registri fondiari cantonali;
d. dati di riferimento per la determinazione del valore fiscale;
e. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
f. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione e delle aziende industriali;
g. notifiche di committenti, architetti, proprietari e società di gestione immobiliare;
h. notifiche di utilizzatori dei dati del REA;
i. dati di altre rilevazioni statistiche, a condizione che l’utilizzo sia espressamente menzionato nell’allegato all’ordinanza del 30 giugno 19936 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
j. dati rilevati in occasione di controlli di impianti di combustione cantonali e comunali;
k. dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE).
3I dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono essere messi gratuitamente a disposizione dell’UST per l’aggiornamento del REA.
4Le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni che svolgono attività di diritto pubblico sono tenute a fornire dati utili per fini statistici.
Art. 10 Tenuta e aggiornamento dei registri
1I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati rilevano nel REA o in un registro riconosciuto in mod o costante tutte le informazioni riguardanti progetti di costruzione soggetti a permesso, edifici e abitazioni secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere concluso formalmente entro e non oltre la fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.
2I registri riconosciuti trasmettono all’UST i dati sugli edifici e le abitazioni almeno una volta al mese. La trasmissione e l’importazione dei dati sono nella misura del possibile standardizzate e automatizzate.
Art. 11 Sostegno ai Comuni
1In collaborazione con i responsabili cantonali del coordinamento, l’UST fornisce un sostegno ai servizi comunali competenti per l’aggiornamento del registro non collegati a un registro riconosciuto.