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Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine
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431.841 Elenco stradale ufficiale RS 510.625, art. 26a swisstopo X A X196
Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici RS 510.625, art. 26c swisstopo X A X197
Registro federale degli edifici e delle abitazioni: dati con livello di RS 431.01 art. 10 autorizzazione d’accesso secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sul Registro RS 431.841 UST A X9
federale degli edifici e delle abitazioni art. 1 ss.
4. Ordinanza del 21 maggio 200816 sui nomi geografici
Art. 3 lett. a
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
a. Nomi geografici: nomi di Comuni, località, vie, edifici, stazioni e oggetti topografici;
Art. 25 Denominazione
1 Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.
2 Se non esistono strade, vie o piazze da denominare, possono essere utilizzati siti provvisti di denominazione.
3 L’ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.
Art. 26a Elenco stradale ufficiale
1L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale delle strade.
2L’elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell’articolo 3 lettera f («vie») i seguenti dati:
a. un identificatore univoco (ESID);
b. un nome di via univoco per località, che in località plurilingue può eventualmente essere in più lingue;
c. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 20);
d. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 24);
e. l’ubicazione geografica della via;
f. lo stato di realizzazione della via;
g. lo stato dell’oggetto «via».
3I Cantoni notificano all’Ufficio federale di topografia i dati che riguardano il loro territorio secondo il capoverso 2 lettere b−f e almeno trimestralmente tutte le modifiche. L’Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli nelle istruzioni.
4L’elenco stradale ufficiale è vincolante per le autorità.
Titolo prima dell’articolo 26b (suddivisione dell’ordinanza)
Sezione 6a: Indirizzi degli edifici
Art. 26b «Indirizzo dell’edificio»
1L’indirizzo dell’edificio viene definito dai seguenti dati:
a. un identificatore univoco (EGAID);
b. numero dell’edificio (EGID) e numero dell’entrata dell’edificio (EDID) secondo il registro degli edifici e delle abitazioni;
c. numero civico (numero di polizia) secondo la legislazione cantonale;
d. nome dell’edificio, se l’edificio è provvisto di un nome particolare, comunemente noto;
e. il rispettivo nome della via presente nell’elenco stradale ufficiale (art. 26a);
f. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 20);
g. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 24);
h. l’ubicazione geografica (punto di riferimento);