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Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine

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431.841 Elenco stradale ufficiale RS 510.625, art. 26a swisstopo X A X196

Elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici RS 510.625, art. 26c swisstopo X A X197

Registro federale degli edifici e delle abitazioni: dati con livello di RS 431.01 art. 10 autorizzazione d’accesso secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sul Registro RS 431.841 UST A X9

federale degli edifici e delle abitazioni art. 1 ss.

4. Ordinanza del 21 maggio 200816 sui nomi geografici

Art. 3 lett. a

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

a. Nomi geografici: nomi di Comuni, località, vie, edifici, stazioni e oggetti topografici;

Art. 25 Denominazione

1 Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.

2 Se non esistono strade, vie o piazze da denominare, possono essere utilizzati siti provvisti di denominazione.

3 L’ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

Art. 26a Elenco stradale ufficiale

1L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale delle strade.

2L’elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell’articolo 3 lettera f («vie») i seguenti dati:

a. un identificatore univoco (ESID);

b. un nome di via univoco per località, che in località plurilingue può eventualmente essere in più lingue;

c. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 20);

d. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 24);

e. l’ubicazione geografica della via;

f. lo stato di realizzazione della via;

g. lo stato dell’oggetto «via».

3I Cantoni notificano all’Ufficio federale di topografia i dati che riguardano il loro territorio secondo il capoverso 2 lettere b−f e almeno trimestralmente tutte le modifiche. L’Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli nelle istruzioni.

4L’elenco stradale ufficiale è vincolante per le autorità.

Titolo prima dell’articolo 26b (suddivisione dell’ordinanza)

Sezione 6a: Indirizzi degli edifici

Art. 26b «Indirizzo dell’edificio»

1L’indirizzo dell’edificio viene definito dai seguenti dati:

a. un identificatore univoco (EGAID);

b. numero dell’edificio (EGID) e numero dell’entrata dell’edificio (EDID) secondo il registro degli edifici e delle abitazioni;

c. numero civico (numero di polizia) secondo la legislazione cantonale;

d. nome dell’edificio, se l’edificio è provvisto di un nome particolare, comunemente noto;

e. il rispettivo nome della via presente nell’elenco stradale ufficiale (art. 26a);

f. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 20);

g. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 24);

h. l’ubicazione geografica (punto di riferimento);

16 RS 510.625