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Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 9 pagine

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i. lo stato dell’oggetto «indirizzo dell’edificio».

2Ciascuno dei seguenti edifici ai sensi del registro degli edifici e delle abitazioni riceve uno o più indirizzi:

a. edificio esistente;

b. edificio autorizzato dalla legislazione cantonale per le costruzioni e la pianificazione del territorio, dal momento dell’entrata in vigore del permesso di costruzione sino alla sua eventuale estinzione senza utilizzo.

3Agli oggetti rilevati nell’ambito della misurazione ufficiale possono inoltre essere attribuiti indirizzi se ciò è previsto dal modello dei dati.

Art. 26c Elenco ufficiale

1L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.

2Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.

Art. 34 Elenco

L’elenco dei nomi delle stazioni è pubblicato nel quadro della pubblicazione ufficiale degli orari secondo gli articoli 9 e 10

dell’ordinanza dell’11 novembre 200917 sugli orari.

Art. 37a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

1Lo stradario ufficiale (art. 26a) e l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici (art. 26c) vengono allestiti e resi operativi entro quattro anni dall’entrata in vigore della modifica.

2I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione della Confederazione i dati necessari all’allestimento degli elenchi. L’Ufficio federale di topografia regola i dettagli nelle istruzioni.

3L’Ufficio federale di topografia sottopone ai Cantoni le bozze degli elenchi per convalida. I Cantoni provvedono a una convalida entro al massimo un anno. La Confederazione partecipa alle spese; i dettagli vengono definiti negli accordi di programma per la misurazione ufficiale.

4Sino alla convalida dell’elenco ufficiale delle strade, per le autorità è vincolante l’ortografia dei nomi delle vie della misurazione ufficiale nel rispettivo territorio.

5. Ordinanza del 4 dicembre 201518 sulle abitazioni secondarie (OASec)

Art. 1 cpv. 1

1Ogni Comune fornisce annualmente all’Ufficio federale di statistica (UST) i propri dati sugli abitanti con giorno di riferimento 31 dicembre al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) in base all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

Art. 3 cpv. 2

2La menzione nel registro fondiario comprende inoltre l’identificatore dell’edificio e dell’abitazione (EGID e EWID) della rispettiva abitazione secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettera a e capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.

17 RS 745.13

18 RS 702.1