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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 36 pagine

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13) Durante la notte deve esserci un sensibile raffreddamento.

14) Devono esserci cassoni con apertura utilizzabili dall’esterno oppure altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale.

15) Il parco deve essere ben areato (minimo 2 lati con recinzione in rete).

16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini.

17) Il bacino deve avere una profondità massima di 0,6 m. Si può limitare la profondità del bacino a 0,6 m se dal calcolo risulta un valore

superiore.

18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti.

19) L’acquario deve avere gli angoli smussati. L’ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindrica.

20) L’acquario deve disporre di una copertura volta a impedire la fuga.

21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare, all’occorrenza con un piccolo terreno.

22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno.

23) Se esistono sieri antiveleno per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo a

un’apposita associazione.

24) Per determinate specie occorre predisporre punti in cui sia disponibile sabbia sfusa, fine e depolverizzata nella quale gli animali possano

nascondersi.

25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie.

26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. HQL, HQI o lampade comparabili) per illuminare i luoghi di

riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all’aperto o in parchi con irraggiamento solare diretto. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi.