Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 5 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle epizoozie

I. Situazione iniziale

Tutti i cani detenuti e importati in Svizzera devono essere registrati. L’identificazione elettronica tramite microchip e la registrazione completa nella banca dati sui cani sono i due elementi fondamentali per garantire una tracciabilità completa e per proteggere meglio i cani.

Lo sviluppo e la gestione della banca dati sono state affidate a Identitas AG dalla maggior parte dei Cantoni incaricati della registrazione secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40). Dal 1° gennaio 2016 AMICUS sostituisce la banca dati centrale per la registrazione dei cani ANIS finora esistente.

Occorre adeguare le disposizioni concernenti l’identificazione e la registrazione di cani al fine di assicurare un’esecuzione efficiente del controllo dei cani. A tal riguardo è essenziale che l’ufficio designato dal Cantone registri e aggiorni i dati nella banca dati sui cani. Infine, per motivi di sistematica, altri obblighi di notifica e di registrazione regolati dall’OFE sono stati spostati nelle corrispondenti disposizioni tematiche dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1).

Siccome nella sezione sull’identificazione e sulla registrazione dei cani nell’OFE si è modificata quasi ogni disposizione, ai singoli articoli è attribuita una nuova numerazione.

II. Commenti relativi alle singole disposizioni

Ingresso

Ora nell’ingresso dell’OFE figurerà anche la norma di delega generale della legge sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455). In tal modo si completa la base legale delle disposizioni in materia di registrazione dei cani per quanto concerne gli aspetti rilevanti sotto il profilo della protezione degli animali.

Art. 16 Registrazione dei detentori di cani

Finora, quando identificava il cane, il veterinario rilevava i dati del detentore e li comunicava per registrarli. Tale procedura si rivelava spesso problematica, nel caso in cui i dati comunicati dal detentore fossero errati o incompleti. Ora tutti coloro che detengono un cane per la prima volta devono prima registrarsi presso l’ufficio competente nel Cantone di domicilio. Sono i Cantoni a determinare quale loro ufficio sarà preposto a questo compito. In vari Cantoni saranno competenti i Comuni, già in molti casi responsabili della riscossione della tassa sui cani. Secondo l’articolo 30 LFE, l’ufficio competente nel Cantone di domicilio registra nella banca dati centrale cognome ufficiale (cognome) e nome abituale (nome), data di nascita, sesso e indirizzo del futuro detentore.