Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 4 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Diritto
Commenti relativi all’ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
I. Situazione iniziale
I requisiti di formazione per il personale specializzato nella sperimentazione animale, vale a dire per direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio, persone che eseguono esperimenti, responsabili d’esperimento e incaricati della protezione degli animali ora sono regolate in maniera uniforme a livello della formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) definita nell’articolo 197 OPAn. Con la modifica dell’articolo 202 OPAn è necessario il superamento di un esame al termine dei corsi per la qualifica FSNP.
II. Commenti relativi alle singole disposizioni
Art. 1
Cpv. 1 lett. a: la disposizione viene adeguata conformemente all’eliminazione dell’articolo 101 lettera d e dell’articolo 102 capoverso 2 lettera c OPAn (formazione di persone che, a titolo professionale, allevano o detengono animali da compagnia o cani da lavoro). Per le persone o gli istituti che non sono soggetti agli obblighi di autorizzazione di cui all’articolo 101 lettere a, b e c OPAn valgono gli obblighi di formazione previsti per le singole specie animali detenute (p. es. per i cavalli cfr. art. 31). Occorre inoltre sostituire il termine «cavalli» con «equidi». Nella legislazione di applicazione alla legge sulla protezione degli animali finora è stato utilizzato il termine «cavalli» per intendere tuttavia tutti gli equidi domestici. Il termine viene adattato di conseguenza.
Cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2: ora anche il personale specializzato nella sperimentazione animale deve essere obbligato a svolgere una FSNP e pertanto ciò figurerà nel capoverso 1.
Cpv. 3 lett. d: si allude alla formazione prescritta nell’articolo 103 lettera d OPAn. La formulazione viene pertanto adeguata anche qui (cfr. anche spiegazioni concernenti il titolo prima dell’art. 39).
Cpv. 6: con la revisione dell’articolo 58 è necessario ampliare anche l’ambito di validità.
011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438911 \ 000.00.02