Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 3 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Diritto

Commenti relativi all’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici e all’ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

I. Situazione iniziale

Con la proposta di revisione dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici e dell’ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione si intende modificare quelle disposizioni che nella pratica hanno dimostrato di avere ancora margini di miglioramento.

II. Commento alle singole disposizioni

1. Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali dome-

stici

Art. 1

L’ordinanza include ora anche disposizioni per i polli.

Art. 11

Cpv. 1: secondo l’attuale formulazione non è chiaro che l’articolo si riferisce esclusivamente al tipo di latte somministrato e non all’intero foraggiamento (somministrazione obbligatoria di foraggio grezzo secondo l’art. 37 cpv. 4 OPAn). Il latte vaccino è per natura povero di ferro. Secondo l’ordinanza sugli alimenti per animali (all. 1.1 n.

3) gli alimenti d’allattamento per animali devono essere arricchiti con ferro. Se si somministra latte vaccino, è necessario integrare separatamente il ferro necessario.

Art. 24

Cpv. 1: nella versione francese, il termine «silage» viene sostituito con «ensilage».

Art. 31

Cpv. 3: in Svizzera d’estate è possibile che i lama e gli alpaca soffrano il caldo a causa del loro manto. Questi animali vengono parzialmente spazzolati e pettinati, tuttavia tale procedura non è sufficiente per assottigliare a sufficienza il manto. Per tale motivo è necessario tosarli.

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