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Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 17 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
(OPAn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutto l’atto legislativo, con esclusione dell’articolo 175 e dell’allegato 5 cifra 27, «equino» viene sostituito con «equidi», inclusi i necessari adeguamenti grammaticali.
Art. 2 cpv. 3 lett. p, q e v
3Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:
p. equidi: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti;
q. abrogata
v. animali geneticamente modificati: animali il cui materiale genetico è stato modificato con una delle seguenti tecniche in modo tale da non essere riscontrabile in condizioni naturali in seguito a incrocio o ricombinazione naturale:
RS …
1 RS 455.1
2016.