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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine
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Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
un’associazione professionale, un sindacato o un’altra associazione o un altro gruppo.»
B. Anziché la nozione di «conto preesistente» così come definita nello SCC o in un accordo applicabile vale quanto segue:
«Per «conto preesistente» si intende:
a) un conto finanziario detenuto presso un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione alla data [xx.xx.xxxx];
b) tutti i conti finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del conto finanziario, se:
i. il titolare del conto detiene altresì presso l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, o presso un’entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);
ii. l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e, se del caso, l’entità collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonché tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico conto finanziario ai fini dell’ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell’applicazione delle soglie di conto;
iii. relativamente a un conto finanziario che è oggetto di procedure AML/KYC, all’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e
iv. l’apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini del dello standard comune di comunicazione.»
C. Anziché la nozione di «entità collegata» così come definita nello SCC o in un accordo applicabile vale quanto segue:
«Un’entità è un’«entità collegata» di un'altra entità se: i) una delle due entità controlla l'altra entità; ii) le due entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due entità sono entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali entità di investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un’entità.»