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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine
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Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
a. le operazioni di capitalizzazione delle società di assicurazione sulla vita secondo l’allegato 1 ramo assicurativo A6 dell’ordinanza del 9 novembre 20059 sulla sorveglianza (OS);
b. le operazioni tontinarie delle società di assicurazione sulla vita secondo l’allegato 1 ramo assicurativo A7 OS;
c. i pagamenti anticipati di premi e i depositi di premi basati su un rapporto contrattuale separato.
2Con contratto di assicurazione con valore di riscatto si intendono anche le assicurazioni in cui è certo il verificarsi dell’evento assicurato, ma che l’assicuratore ancora non deve riscattare in tutto o in parte.
3Per qualificare un contratto come contratto assicurativo di rendita è irrilevante se il contratto copre la longevità su base temporanea o illimitata. I contratti senza costituzione di capitale non sono considerati contratti assicurativi di rendita.
Art. 18 Rimborso dei premi non utilizzati come componente del valore
maturato
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come fosse una componente del valore maturato il rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegati a investimenti di capitale.
Art. 19 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita
1Ai fini dell’accordo applicabile, per valore di riscatto di un’assicurazione di rendita si intende il valore di riscatto del contratto di assicurazione. Hanno un valore di riscatto pari a zero le assicurazioni di rendita con costituzione di capitale che:
a. non sono ancora o non più riscattabili;
b. non sono riscattabili.
2Ai fini dell’accordo applicabile, come valore di riscatto di un’assicurazione di rendita gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono utilizzare la riserva matematica d’inventario anziché il valore di riscatto secondo il capoverso 1.
Art. 20 Valuta della comunicazione
1Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono indicare nella comunicazione la valuta in cui sono espressi gli importi.
2È possibile indicare gli importi nelle seguenti valute:
a. nella valuta del conto finanziario;
b. nella valuta di riferimento stabilita dal titolare del conto;
c. in franchi svizzeri; o
d. in dollari americani.
9 RS 961.011