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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine
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Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
Art. 10 Conti di associazioni
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni, a condizione che queste ultime siano costituite e organizzate in Svizzera secondo gli articoli 60 – 79 CC e non perseguano un fine economico.
Art. 11 Conti di persone defunte
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria quindi come conti esclusi, a condizione che il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata.
Sezione 4: Istituti finanziari residenti in Svizzera
Art. 12 Istituti finanziari assoggettati a imposta e istituti finanziari esentati
da imposta
1Sono considerati residenti in Svizzera secondo l’articolo 5 capoverso 1 LSAI:
a. gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un’appartenenza economica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b o secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera b della legge del 14 dicembre 19908 sull’imposta federale diretta (LIFD);
b. gli istituti finanziari esentati da imposta che sono stati costituiti secondo il diritto svizzero.
Art. 13 Trust sottoposti a vigilanza estera
Indipendentemente dalla residenza del trustee non sono considerati residenti in Svizzera i trust che, in quanto veicoli di investimento collettivo, sono sottoposti a vigilanza in un Paese estero.
Art. 14 Sede della direzione
È considerata sede della direzione secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera b LSAI il luogo, in Svizzera, in cui è ubicata la direzione effettiva.
8 RS 642.11