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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine
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Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
b. per quanto concerne gli enti il numero d’identificazione delle imprese, il nome, la sede e, se del caso, altre indicazioni previste dall’accordo applicabile per l’identificazione dell’ente.
2Se le informazioni trasmesse dall’estero concordano, l’AFC le inoltra al Cantone in cui il contribuente è imponibile illimitatamente.
3Se le informazioni vengono inoltrate a un Cantone in cui il contribuente non è imponibile illimitatamente, questo Cantone lo comunica all’AFC e distrugge immediatamente le informazioni.
Sezione 10: Sistema d’informazione
Art. 27 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione
1Il sistema d’informazione dell’AFC viene gestito come sistema d’informazione autonomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC.
2Qualora gli stessi dati vengano elaborati da più unità organizzative dell’AFC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere collegati in rete tra loro se necessario ai fini di un’elaborazione dati efficiente.
3Il DFF può regolamentare in maniera dettagliata l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.
Art. 28 Categorie dei dati personali trattati
L’AFC ha facoltà di trattare i dati personali che le vengono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile.
Art. 29 Durata di conservazione e distruzione dei dati
L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.
Sezione 11: Entrata in vigore
Art. 30
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
XX.MESE.XXXX In nome del Consiglio federale svizzero
Il Presidente della Confederazione: Johann N. Schneid Il Cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr