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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine
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Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
b. secondo le regole supplementari di adeguata verifica dello SCC può applicare la procedura alternativa ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita.
3Se l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può soddisfare il credito esigibile derivante dal contratto a causa dell’assenza dell’autocertificazione, si ha costituzione in mora del terzo titolare di tale diritto. Gli effetti della mora restano in sospeso presso l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione fino alla presentazione dell’autocertificazione.
4L’articolo 11 capoversi 8 e 9 LSAI non sono applicabili.
Art. 24 Conversione di importi
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce gli importi in franchi svizzeri (CHF) corrispondenti agli importi in dollari americani (USD) indicati nell’accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo SCC.
Sezione 8: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione
Art. 25
1Un istituto finanziario svizzero è tenuto a iscriversi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.
2Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve annullare la propria iscrizione all’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui finisce la loro qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione oppure cessano la propria attività commerciale.
3La comunicazione che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non detiene conti finanziari oggetto di comunicazione non vale come annullamento dell’iscrizione.
Sezione 9: Informazioni trasmesse automaticamente dall’estero
Art. 26 Trasmissione di informazioni
1Se un Cantone chiede all’AFC informazioni trasmesse automaticamente dall’estero su contribuenti imponibili illimitatamente sul proprio territorio, il Cantone trasmette all’AFC le seguenti indicazioni:
a. per quanto concerne le persone fisiche il numero d’assicurato AVS, il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio, il numero postale di avviamento e, se del caso, altre indicazioni previste dall’accordo applicabile per l’identificazione della persona;