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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine

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Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Sezione 7: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica

Art. 21 Apertura di nuovi conti

1Se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto oggetto di comunicazione l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non dispone del numero d’identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente, ciò non significa che il conto debba essere bloccato impedendo tutti i movimenti.

2Entro due anni civili dall’apertura di un conto l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve adoperarsi in misura ragionevole per procurarsi il numero d’identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente.

Art. 22 Chiusura di conti

1Se un conto preesistente di una persona fisica o di un ente viene chiuso prima dello scadere del termine secondo l’articolo 11 capoversi 2 o 3 LSAI e la verifica del conto da parte dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa al momento della sua chiusura, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerarlo diverso da un conto oggetto di comunicazione.

2Se un nuovo conto di una persona fisica o di un ente viene chiuso e l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non è stato in grado di determinare la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente entro la data di chiusura, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerarlo diverso da un conto oggetto di comunicazione.

3Se un conto preesistente o un nuovo conto intestato di una persona fisica o di un ente viene chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è ancora completata entro la data della sua chiusura, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può considerarlo diverso da un conto oggetto di comunicazione.

Art. 23 Diritti di terzi derivanti da contratti di assicurazione con valore di

riscatto e da contratti assicurativi di rendite alla scadenza

1Se un diritto derivante da un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita diventa esigibile e la persona fisica o l’ente avente il diritto non è l’attuale titolare del conto, questo terzo avente diritto è da trattare come un titolare di un nuovo conto.

2Prima dell’adempimento di un eventuale diritto l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve disporre di un’autocertificazione del terzo avente diritto. Sono fatti salvi i casi in cui l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione:

a. sulla base di informazioni in suo possesso o di pubblico dominio può determinare che l’ente avente diritto non è una persona oggetto di comunicazione;