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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine

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Ordinanza Progetto sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 18 dicembre 20151 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI),

ordina:

Sezione 1: Giurisdizioni partecipanti

Art. 1

Sono considerate Giurisdizioni partecipanti secondo l’articolo 2 capoverso 2 LSAI, oltre gli Stati partner secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LSAI, anche gli altri Stati che nei confronti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo scambio automatico di informazioni, nonché gli Stati Uniti d’America.

Sezione 2: Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione

Art. 2 Veicoli di investimento collettivo

1Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo, a condizione che tutte le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e che siano soddisfatti i presupposti secondo l’articolo 3 capoverso 8 LSAI:

a. i fondi contrattuali di investimento secondo gli articoli 25 – 35 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi (LICol);

b. le società di investimento a capitale variabile secondo gli articoli 36 – 52 LICol;

c. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 98 – 109 LICol;

1 FF 2015 7917

2 RS 951.31 2015–xxxx