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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine
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Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
Sezione 3: Conti esclusi
Art. 6 Conti di avvocati o notai
1Sono considerati conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti deposito o di custodia gestiti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera o da una ditta organizzata in forma di società di queste persone e che sono aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali di clienti.
2I valori patrimoniali che possono essere gestiti tramite questi conti e le condizioni secondo cui tali conti possono essere gestiti sono retti dall’accordo tra le autorità competenti svizzere e statunitensi firmato il 19 e il 29 febbraio 20166 per aggiornare l’allegato II dell’Accordo di cooperazione del 14 febbraio 20147 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA.
Art. 7 Conti per il versamento di capitale
Sono considerati conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti per il versamento di capitale, a condizione che:
a. i conti vengano utilizzati esclusivamente per il deposito del capitale destinato alla costituzione o all’aumento di capitale di una società;
b. una volta costituita la società o effettuato l’aumento di capitale, i conti vengano chiusi o i fondi trasferiti su un conto intestato alla società; e
c. eventuali rimborsi dovuti alla mancata costituzione della società o al mancato aumento di capitale o a un versamento di capitale in eccesso vadano esclusivamente alle persone che hanno versato il capitale.
Art. 8 Conti non rivendicati
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti non rivendicati secondo l’articolo 11 capoverso 6 lettere a e b LSAI il cui saldo o valore alla fine dell’anno civile o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonta a 1 000 franchi al massimo.
Art. 9 Conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare del conto
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti gestiti da istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e considerati conti esclusi dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare del conto in attuazione dello SCC.
6 RU 2016 1323
7 SR 0.672.933.63