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Consultazione 2016/18: Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) · 12 pagine

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Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

d. le società di investimento a capitale fisso secondo gli articoli 110 – 118 LICol;

e. le società d’investimento svizzere quotate in una borsa svizzera nella forma di società anonime secondo l’articolo 2 capoverso 3 LICol.

2Tali veicoli sono tuttavia considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione qualora le partecipazioni siano detenute da o per il tramite di entità non finanziarie passive secondo lo standard comune di comunicazione (SCC) controllate da persone oggetto di comunicazione.

Art. 3 Comunioni di comproprietari

Le comunioni di comproprietari sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoversi 10 e 11 LSAI se soddisfano le condizioni seguenti:

a. le quote di comproprietà sono intavolate nel registro fondiario secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 23 settembre 20113 sul registro fondiario;

b. i comproprietari hanno approvato un regolamento per l’uso e l’amministrazione secondo l’articolo 647 del Codice civile4 (CC) in cui viene stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari viene esclusivamente utilizzato per spese riguardanti i beni in comproprietà; e

c. tale regolamento per l’uso e l’amministrazione sia menzionato nel registro fondiario secondo l’articolo 649a capoverso 2 CC.

Art. 4 Enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della

consulenza per gli investimenti

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza per gli investimenti e che amministrano esclusivamente a nome del cliente, della società o della fondazione presso un istituto finanziario in Svizzera o all’estero sulla base di una procura di un cliente o come organo di una società o di una fondazione.

Art. 5 Depositari centrali

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI i depositari centrali secondo l’articolo 61 della legge del 19 giugno 20155 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) per attività soggette ad autorizzazione ai secondo questa legge, a condizione che i titolari dei conti siano persone fisiche oppure enti che non siano persone oggetto di comunicazione, o un’entità finanziaria passiva controllata da persone che non siano oggetto di comunicazione.

3 RS 211.432.1

4 RS 210

5 RS 958.1