Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri (OFoP) prescrive esigenze in materia di fondi propri, in particolare per i rischi di credito connessi ai derivati e alle quote di fondi, basandosi sul dispositivo normativo internazionale Basilea III.2
Per calcolare gli equivalenti di credito dei derivati3, oggi le banche possono scegliere fra tre metodi: il metodo del valore di mercato, il metodo standard e il metodo del modello EPE4 (cfr. art. 56–59 OFoP). L’applicazione del metodo del modello EPE necessita dell’autorizzazione da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), analogamente a quanto avviene per l’IRB5 o per il modello del valore a rischio («value at risk») nell’approccio secondo il modello dei rischi di mercato. Né il metodo del valore di mercato né il metodo standard distinguono tra derivati collateralizzati e non collateralizzati. La loro calibratura si è rivelata inadeguata alla luce dell’aumentata volatilità, osservata negli ultimi anni nelle fasi di stress dei mercati. Il metodo del valore di mercato è inoltre connotato da un trattamento eccessivamente semplicistico della compensazione dei supplementi di garanzia («add-on»), mentre l’attuale metodo standard, contrariamente a quando lascerebbe presumere il suo nome, in Svizzera non viene applicato da nessun istituto (e da quasi nessun istituto
all’estero).
Per le quote di fondi («quote in investimenti collettivi di capitale») detenute nel portafoglio delle banche sono previste – a seconda di come sono strutturate – ponderazioni del rischio6 del 100 per cento7 o del 150 per cento8 (cfr. allegato 4 n. 1.2 e 1.3 OFoP) oppure del 300 per cento9 o del 400 per cento10 in caso di applicazione dell’IRB (cfr. n. marg. 319 segg. Circ.
FINMA 08/19 in combinato disposto con § 344 Basilea II11). Dopo la crisi finanziaria è stato osservato in alcuni casi che le posizioni di cartolarizzazione per le quali erano richieste coperture molto elevate con fondi propri venivano talora confezionate in «fondi» per poter applicare le minori esigenze sui fondi propri vigenti per le quote di fondi.
1.2 La nuova regolamentazione
La nuova regolamentazione si basa sulle proposte di revisione elaborate nel corso del 2015 dal gruppo di lavoro nazionale «fondi propri» in merito all’implementazione di Basilea III e in
1 RS 952.03
2 «Basilea III – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari», dicembre 2010 (aggiornamento al giugno 2011).
3 L’equivalente di credito nelle operazioni fuori bilancio, ad esempio con prodotti derivati, rappresenta l’equivalente dell’importo di un credito iscritto a bilancio («esposizione creditoria»).
4 Metodo del modello «expected positive exposure».
5 «Internal ratings-based approach», approccio basato sui rating interni.
6 Moltiplicando la ponderazione del rischio per i valori di posizione risultano gli attivi ponderati in funzione del rischio da coprire con fondi propri («risk-weighted asset», RWA).
7 Quote in investimenti collettivi di capitale autorizzati alla distribuzione al pubblico in Svizzera o i cui regolamenti prevedono l’obbligo del riscatto quotidiano delle quote, come pure quote di fondi immobiliari negoziati in una borsa regolata.
8 Negli altri casi.
9 Quote in investimenti collettivi di capitale negoziati in una borsa regolata.
10 Negli altri casi.
11 «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali: nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale», giugno 2006.