Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 9 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri

di sostituzione del derivato e della variazione futura di questo valore stimata secondo un approccio prudente.

Secondo il nuovo approccio standard per calcolare gli equivalenti di credito dei derivati («exposures at default», EAD), la somma dei costi di sostituzione conformemente alla legislazione sulla vigilanza («replacement cost», RC) e dell’importo del potenziale futuro incremento di valore («potential future exposure», PFE) viene moltiplicata per il fattore 1,4.

Risulta dunque: EAD = alfa * (RC + PFE)

dove: alfa = 1,4

A differenza dei metodi attuali, viene considerato lo scambio unico o regolare di garanzie, ricevute o emesse dalla banca, mentre i valori di sostituzione e i supplementi di garanzia sono aggregati in modo più appropriato. Nell’insieme il nuovo approccio denota una sensibilità ai rischi decisamente maggiore rispetto all’attuale metodo del valore di mercato. Contemporaneamente può prescindere da una modellizzazione interna alla banca (anche per le sensibilità), garantendo così la possibilità di confrontare i risultati tra singoli istituti.

Così come avviene ad esempio anche per l’articolo 125a (esposizione totale), la FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione basandosi sugli standard minimi di Basilea (cfr. cap. 1.3). In proposito occorre tra l’altro considerare se un’operazione in derivati è eseguita con o senza compensazione dei margini (cfr. art. 62 cpv. 5). Inoltre, nell’ambito del potenziale futuro incremento di valore un apposito moltiplicatore permetterà di considerare il fattore di attenuazione del rischio derivante da una sovracollateralizzazione e da valori di mercato negativi. La riduzione è data se l’importo netto dei valori di mercato e delle garanzie risulta negativo.27

Oltre alle disposizioni di esecuzione conformemente agli standard minimi di Basilea, la FINMA disciplinerà anche l’approccio standard semplificato di cui al capitolo 1.2, sviluppato in applicazione dell’articolo 17 (applicazione semplificata).28

Art. 63 cpv. 3 lett. f e fbise art. 66 cpv. 3bis(Ponderazione dei rischi per le quote di fondi)

In sostituzione delle ponderazioni dei rischi sinora applicate (cfr. l’abrogazione dell’allegato 4

n. 1.2 e 1.3) saranno adottati i nuovi standard minimi di Basilea anche per le quote di fondi, in linea con la strategia del Consiglio federale per il recepimento dei principali standard internazionali nel settore finanziario (cfr. cap. 1.3). A tal fine la FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione, conformemente alla consueta tecnica di regolamentazione, così come avviene anche per l’IRB (cfr. art. 77 cpv. 2).

Sono previsti tre approcci29, fermo restando che tutti gli istituti possono applicare direttamente l’approccio FBA:

 l’approccio «look-through» (LTA) è il più complesso e richiede la maggior «trasparenza»

possibile riguardo alle posizioni sottostanti, come se proporzionalmente la banca stessa detenesse le posizioni detenute dal fondo;

 se l’approccio LTA non può essere applicato, si deve ricorrere all’approccio «mandate-ba-

sed» (MBA) nella misura in cui sussiste un mandato di amministrazione oppure se il fondo

27 Per maggiori dettagli vedi «The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures», pubblicato nel marzo 2014 e rielaborato nel mese di aprile 2014.

28 Per maggiori dettagli vedi FINMA-Erläuterungsbericht 2008/19 del 13 giugno 2016 (cfr. n. 15).

29 Per maggiori dettagli vedi «Capital requirements for banks' equity investments in funds», pubblicato nel dicembre 2013.