Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 9 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri

Le ripercussioni sulla dotazione minima di fondi propri sono limitate, in quanto per la maggior parte delle banche le posizioni in derivati rappresentano soltanto una piccola parte dei rischi di credito (in media il 2 % della dotazione minima di fondi propri) e le grandi banche con posizioni rilevanti in derivati applicano un approccio specifico autorizzato dalla FINMA per il singolo istituto. Da un’analisi dell’impatto basata su un controllo a campione eseguito a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è emerso che con il nuovo approccio standard la dotazione minima di fondi propri per i derivati collateralizzati diminuisce (in media del 37 %) e quella per i derivati non collateralizzati aumenta (in media del 58 %). Estrapolando i risultati del controllo a campione eseguito a livello internazionale e applicandoli alle operazioni in derivati condotte dalle banche svizzere, per i derivati collateralizzati e non collateralizzati risulterebbe un incremento dell’11 per cento del totale della dotazione minima di fondi propri. Per le banche svizzere interessate risulterebbe un incremento medio stimato dello 0,2 per cento (= 11 % x 2 %) degli attivi ponderati in funzione del rischio («risk-weighted asset», RWA).33

Anche per la nuova ponderazione dei rischi applicabile alle quote di fondi si prevede un maggiore dispendio per l’attuazione, poiché in linea di principio è necessaria un’analisi più precisa del fondo (con l’approccio LTA)34 oppure del mandato o della regolamentazione (con l’approccio MBA). Per evitare oneri procedurali, tutti gli istituti devono quindi avere anche la possibilità di applicare direttamente l’approccio FBA. Per permettere l’attuazione completa è inoltre previsto un termine transitorio (cfr. cap. 5).

Se una banca non può o non vuole applicare né l’approccio LTA né l’approccio MBA, secondo l’approccio FBA è prescritta una copertura minima con fondi propri pari al cento per cento dell’investimento totale.35 Per gli investimenti a basso e medio rischio ciò significherebbe un forte aumento delle esigenze riguardanti i fondi propri (che potrebbero approssimativamente triplicare fino a decuplicare), anche se è presumibile che le quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche non siano significative. È ipotizzabile che per ridurre i costi d’implementazione numerose banche, soprattutto le più piccole, scelgano l’approccio FBA, la cui ponderazione del rischio è tuttavia molto più prudente rispetto all’attuale. Per attenuare questo problema, gli istituti che rientrano nelle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l’allegato 3 OBCR) devono poter applicare una procedura semplificata sviluppata dalla FINMA. Se l’indicatore sintetico di rischio di un fondo è compreso tra 1 e 4 (secondo l’allegato 3 n. 3 OICol), con la procedura semplificata di norma deve essere possibile applicare una ponderazione del rischio del 250 per cento invece del 1250 per cento.36

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità e legalità

Le disposizioni si basano sulle corrispondenti disposizioni contenute nella legge dell’8 novembre 193437 sulle banche (LBCR), in particolare sull’articolo 4.

33 Per maggiori dettagli vedi FINMA-Erläuterungsbericht 2008/19 del 13 giugno 2016 (cfr. n. 15).

34 Ciò sarà possibile in particolare per un fondo costituito direttamente da una banca.

35 Cfr. nota 17.

36 Per maggiori dettagli vedi FINMA-Erläuterungsbericht 2008/19 del 13 giugno 2016 (cfr. n. 15).

37 RS 952.0