Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 9 pagine

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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri

parte già testate in via sperimentale in uno studio sull’impatto quantitativo («Quantitative Impact Study», QIS) svolto dalla FINMA con alcune banche.12

Nel calcolo degli equivalenti di credito dei derivati un nuovo «approccio standard» intende correggere le lacune di cui al capitolo 1.1 riscontrate nei due metodi sinora applicabili e non basati su un modello. Così come nell’attuale metodo del valore di mercato, secondo il nuovo approccio l’equivalente di credito corrisponde alla somma del valore di sostituzione e del supplemento di garanzia (add-on), moltiplicato tuttavia per il fattore 1,4.13 Inoltre il calcolo dei supplementi e la loro compensazione sono stati completamente rivisti e ricalibrati. Dal momento che per numerose banche l’attuazione del nuovo approccio a livello tecnico comporterà un certo dispendio, per gli istituti classificati nelle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 201414 sulle banche [OBCR]) la FINMA ha sviluppato un approccio semplificato.15 Questi istituti rappresentano il 90 per cento circa del totale delle banche.

Per le quote di fondi («quote di patrimoni collettivi gestiti»), la copertura con fondi propri delle rispettive posizioni viene precisata e strutturata in modo da considerare maggiormente i rischi. In tal modo diventa più difficile eludere le norme in materia (cfr. cap. 1.1). Sono previsti tre approcci, anche applicando l’IRB. Nei limiti del possibile essi richiedono una piena «trasparenza» riguardo alle posizioni sottostanti (approccio «look-through», LTA) oppure il riferimento ai rischi ammessi secondo il mandato o la regolamentazione (approccio «mandate-based», MBA).16 Se questi due approcci non possono essere applicati, è necessario ricorrere all’approccio «fallback» (FBA), in genere con una ponderazione del rischio del 1250 per cento.17 Per evitare il dispendio a livello procedurale, tutti gli istituti devono poter applicare direttamente l’approccio FBA. Inoltre gli istituti assegnati alle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l’allegato 3 OBCR) che applicano l’approccio FBA potranno utilizzare sistematicamente una ponderazione del rischio del 250 per cento invece del 1250 per cento, se l’indicatore sintetico di rischio18 del fondo è compreso tra 1 e 4 (secondo l’allegato 3 n. 3 dell’ordinanza del 22 novembre 200619 sugli investimenti collettivi [OICol]).20

12Nel gruppo di lavoro nazionale erano rappresentanti (in ordine alfabetico): Association des Banquiers Privés Suisses, Associazione delle banche estere in Svizzera, Associazione di banche svizzere di gestione patrimoniale ed istituzionale, Associazione svizzera dei banchieri (SwissBanking), Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, Banca nazionale svizzera, Credit Suisse SA, Dipartimento federale delle finanze, EXPERTsuisse, PostFinance SA, Raiffeisen Svizzera società cooperativa, RBA-Holding SA, Schweizer Verband unabhängiger Effektenhändler, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, UBS SA, Unione delle Banche Cantonali Svizzere.

13Il fattore 1,4 deriva dal metodo del modello EPE (cfr. § 32 Basilea III), che è servito come base per calibrare il nuovo approccio standard.

14RS 952.02

15Per maggiori dettagli vedi il rapporto esplicativo della FINMA del 13 giugno 2016 concernente la revisione totale della Circolare 2008/19 «Rischi di credito – banche»: Erläuterungsbericht der FINMA zur Totalrevision des Rundschreibens 2008/19 «Kreditrisiken Banken» (di seguito: FINMA-Erläuterungsbericht 2008/19), disponibile anche in francese.

16LTA e MBA sono già previsti come approcci alternativi nell’ambito dell’IRB.

17Secondo l’articolo 42 capoverso 1 OFoP ciò comporterebbe una copertura minima con fondi propri del

cento per cento (= 1250 % x 8 %).

18Questo indicatore, che esiste per gran parte dei fondi in Svizzera, viene sistematicamente menzionato nelle informazioni chiave per gli investitori («Key Investor Information Document», KIID) per fondi immobiliari e altri fondi destinati a investimenti tradizionali.

19 RS 951.311

20 Per maggiori dettagli vedi FINMA-Erläuterungsbericht 2008/19 del 13 giugno 2016 (cfr. n. 15).