Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
è soggetto a una regolamentazione che limita l’assunzione di rischi. In tal caso si presuppone che il fondo investa nella composizione più rischiosa di posizioni ammessa secondo il mandato o la regolamentazione;
l’approccio «fallback» (FBA) prevede fondamentalmente una ponderazione del rischio del
1250 per cento. Tuttavia, se l’indicatore sintetico di rischio del fondo è compreso tra 1 e 4 (secondo l’allegato 3 n. 3 OICol), gli istituti assegnati alle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l’allegato 3 OBCR) possono applicare la procedura semplificata di cui al capitolo 1.2, in alternativa all’approccio FBA.30
In virtù del rimando previsto nell’articolo 77 capoverso 2 le novità riguardano anche l’IRB e comprendono le quote di «patrimoni collettivi gestiti».31 Vi rientrano tutti i patrimoni collettivi gestiti, indipendentemente dal domicilio e dalla forma giuridica, in particolare anche tutte le società d’investimento senza la restrizione di cui all’articolo 2 capoverso 3 della legge del 23 giugno 200632 sugli investimenti collettivi (LICol) come pure i portafogli collettivi interni di cui all’articolo 4 LICol. Fanno eccezione soltanto le fattispecie enumerate all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–e e g LICol.
Art. 107 (Ripartizione dei rischi)
Nel corso del 2015 il gruppo di lavoro nazionale «fondi propri» in merito all’implementazione di Basilea III ha elaborato anche le prime proposte di revisione delle disposizioni in materia di ripartizione dei rischi. Sino alla rispettiva revisione – attesa presumibilmente per il 1° gennaio 2019 – è necessario attenersi alla regolamentazione vigente. Per l’articolo 107, che rimanda agli articoli 56–59, ciò comporta che il riferimento è limitato allo status quo. Nell’ambito della ripartizione dei rischi il diritto sinora vigente è dunque temporaneamente mantenuto.
Art. 148g (Disposizione transitoria)
Per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati e per la ponderazione dei rischi per le quote di fondi conformemente alle nuove disposizioni è previsto un transitorio di sei mesi. L’attuazione completa avverrà pertanto a partire dal 1° luglio 2017.
Allegato 4 n. 1.2 e 1.3
Come spiegato in merito agli articoli 63 capoverso 3 e 66 capoverso 3bis, le ponderazioni dei rischi sinora applicate alle quote di fondi non saranno più applicabili.
3 Ripercussioni
Se per la Confederazione e le autorità non sono previste ripercussioni dirette, l’attuazione tecnica del nuovo approccio standard per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati implicherà un dispendio per numerose banche. Per gli istituti assegnati alle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l’allegato 3 OBCR) i cui sistemi informatici non sono ancora dotati di tutte le basi di dati specifiche per i derivati necessarie al nuovo approccio standard, la FINMA ha dunque sviluppato un approccio semplificato. Questi istituti rappresentano il 90 per cento circa del totale delle banche. Per permettere l’attuazione completa è inoltre previsto un termine transitorio (cfr. cap. 5) e il nuovo approccio dovrà essere applicato anche nelle future modifiche del dispositivo normativo Basilea III (cfr. cap. 1.3), così che la sua futura attuazione non dovrebbe generare ulteriori costi.
30 Per maggiori dettagli vedi FINMA-Erläuterungsbericht 2008/19 del 13 giugno 2016 (cfr. n. 15).
31 Il dispositivo normativo Basilea parla di «all types of funds».
32 RS 951.31