Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 9 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
1.3 Sviluppi internazionali e diritto comparato
La nuova regolamentazione mette in atto due aggiunte al dispositivo normativo internazionale Basilea III.
Il nuovo approccio standard per calcolare gli equivalenti di credito dei derivati («standardised approach for counterparty credit risk», SA-CCR) è stato pubblicato nel mese di marzo del 201421 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ed è fondato su un precedente documento consultativo del mese di giugno del 201322. Esso intende correggere le lacune di cui al capitolo 1.1 riscontrate nei due metodi sinora applicabili e non basati su un modello e sostituire le obsolete regole di calcolo, risalenti al mese di aprile del 199523 e al mese di luglio del 200524. Il Comitato di Basilea prevede di applicare il nuovo approccio standard anche alle future modifiche del dispositivo normativo Basilea III, ossia nell’ambito della ripartizione dei rischi e anche in quello dell’indice di leva finanziaria («leverage ratio», LR).
Le nuove disposizioni sulla copertura con fondi propri delle posizioni relative alle quote di fondi detenute nel portafoglio delle banche sono state pubblicate dal Comitato di Basilea nel mese di dicembre del 201325. Esse intendono precisare i requisiti patrimoniali basati su Basilea II e adeguarli maggiormente agli standard internazionali. Le novità introdotte coadiuvano inoltre gli sforzi compiuti dal Financial Stability Board (FSB) per inasprire la vigilanza e la regolamentazione sul sistema bancario ombra («shadow banking»).
I due nuovi standard minimi di Basilea in materia di copertura con fondi propri dei rischi di credito dovrebbero entrare in vigore negli Stati membri il 1° gennaio 2017.26
2 Commento alle singole disposizioni
Ponderazione dei rischi per i derivati
Art. 56 cpv. 1 e art. 58
In futuro, per calcolare gli equivalenti di credito dei derivati, oltre al metodo del modello EPE che necessita dell’autorizzazione da parte della FINMA, sarà possibile ricorrere a un nuovo approccio standard in sostituzione del metodo del valore di mercato e del metodo standard attualmente applicabili (cfr. art. 57).
Art. 57 e art. 62 cpv. 5
L’inadempienza della controparte di un contratto derivato che non riesce a fare fronte agli impegni di pagamento comporta un danno il cui ammontare può essere determinato soltanto in futuro, poiché il valore di mercato del derivato dipende tra l’altro dall’andamento progressivo sul mercato dei valori patrimoniali e di riferimento sottostanti («underlying»). Per i derivati è dunque necessario stabilire un equivalente di credito sulla base del valore attuale o dei costi
21 «The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures», pubblicato nel marzo 2014 e rielaborato nel mese di aprile del 2014.
22 «The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures», giugno 2013, rielaborato nel mese di luglio del 2013.
23 «Treatment of potential exposure for off-balance-sheet items», aprile 1995.
24 «The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects», luglio 2005.
25 «Capital requirements for banks' equity investments in funds», pubblicato nel dicembre 2013.
26 L’entrata in vigore all’inizio del 2017 è sinora prevista ad esempio da Argentina, Brasile, Corea, Hong Kong, Russia, Singapore, Sudafrica e Turchia. Negli Stati Uniti si mira all’entrata in vigore ad inizio 2018, nell’UE l’attuazione è ipotizzabile per l’inizio del 2019, in occasione di una modifica del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).