Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/29: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri applicabile a derivati e quote di fondi) · 9 pagine
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Modifica dell’ordinanza sui fondi propri
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Al momento attuale non vi è alcun impegno da valutare in ordine alla compatibilità. In merito agli standard minimi internazionali, nell’ambito della copertura con fondi propri di rischi di credito vengono attuati i due nuovi standard minimi di Basilea, in linea con la strategia del Consiglio federale per il recepimento dei principali standard internazionali nel settore finanziario.
4.3 Delega di competenze legislative
La concretizzazione delle disposizioni dell’ordinanza con l’emanazione da parte della FINMA di disposizioni di esecuzione concernenti gli aspetti tecnici ai sensi degli articoli 57 capoverso 2 e 66 capoverso 3bisOFoP si fonda sull’articolo 55 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200738 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
5 Entrata in vigore
L’entrata in vigore delle modifiche è prevista il 1° gennaio 2017. È previsto un termine transitorio di sei mesi. L’attuazione completa avverrà pertanto a partire dal 1° luglio 2017.
38 RS 956.1