Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 9 pagine
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1. Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Nell’espressione «finanziamento di gruppi» sono sussunte due diverse attività imprenditoriali:
il finanziamento esterno al gruppo: un’impresa entra sul mercato per ottenere capitale di terzi, ad esempio tramite l’emissione di obbligazioni. Su tali obbligazioni, l’impresa versa interessi agli investitori;
il finanziamento interno al gruppo: un’impresa mette a disposizione capitale all’interno del gruppo imprenditoriale concedendo prestiti o gestendo la liquidità.
Di norma, secondo la legislazione vigente, nell’ambito di tali attività i pagamenti di interessi dell’impresa svizzera sono soggetti all’imposta preventiva. Rispetto alla prassi internazionale, la riscossione di un’imposta alla fonte del 35 per cento presso tutti gli investitori rappresenta uno svantaggio e indebolisce il mercato dei capitali del nostro Paese. Questa situazione si traduce nel trasferimento all’estero delle attività di finanziamento del gruppo (compresi la creazione di valore aggiunto, i posti di lavoro ecc.).
Si tratta di un problema noto da tempo e la necessità di prendere provvedimenti al riguardo è indiscussa.
Le modifiche dell’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva (OIPrev) e dell’ordinanza del 3 dicembre 19732 concernente le tasse di bollo, entrate in vigore il 1° agosto 2010, hanno migliorato in parte la situazione, consentendo di esentare dall’imposta preventiva gli averi all’interno di un gruppo (art. 14a cpv. 1 OIPrev). Non possono beneficiare della norma derogatoria i gruppi svizzeri che emettono un’obbligazione tramite una società estera del gruppo, garantita da una società svizzera appartenente allo stesso gruppo (art. 14a cpv. 3 OIPrev). In tal modo si intende evitare che i fondi acquisiti tramite un’obbligazione, i cui interessi non sono soggetti all’imposta preventiva, siano trasferiti in Svizzera per mezzo del finanziamento interno al gruppo.
Dalla modifica del 2010 si è registrato un numero sempre maggiore di insediamenti in Svizzera di società appartenenti a gruppi esteri, che garantiscono il finanziamento all’interno del gruppo3. Per contro, a seguito della suddetta limitazione prevista all’articolo 14a capoverso 3 OIPrev, i gruppi svizzeri a tal riguardo non hanno beneficiato di alcun miglioramento significativo.
La riforma della legge federale del 13 ottobre 19654 sull’imposta preventiva (LIP) proposta dal Consiglio federale (passaggio al principio dell’agente pagatore), posta in consultazione il 18 dicembre 2014, risolverebbe definitivamente i problemi attuali. I gruppi potrebbero beneficiare di condizioni quadro competitive nell’ambito dell’imposta preventiva sia per il finanziamento interno sia per quello esterno al gruppo. In tal modo la piazza finanziaria svizzera ne risulterebbe rafforzata. Nel contempo tale riforma consentirebbe di consolidare la funzione di garanzia propria dell’imposta preventiva, poiché l’imposta sarebbe riscossa in maniera più mirata rispetto al sistema vigente. Tuttavia, in attesa dei risultati della votazione sull’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» prevista attualmente non prima del 2017, al momento il progetto di riforma è sospeso e la relativa tempistica rimane incerta. Il Consiglio federale ribadisce gli obiettivi della riforma, ma riconosce che una sua attuazione nei prossimi anni appare irrealistica. Alla luce di quanto esposto l’Esecutivo propone quale misura realizzabile a breve termine di precisare la modifica dell’ordinanza introdotta nel 2010, al fine
1 RS 642.211
2 RS 641.101
3Non è possibile fornire indicazioni quantitative per mancanza di statistiche corrispondenti. Si osserva inoltre che i miglioramenti concernenti l’imposta preventiva costituiscono soltanto uno, benché importante, dei molti fattori alla base della scelta relativa all’ubicazione di una società.