Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
fondi verso la Svizzera non supera l’ammontare del capitale proprio della società estera emittente.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza è prevista per il primo semestre del 2017.
3. Ripercussioni per l’economia
La modifica dell’ordinanza consente ai gruppi svizzeri la gestione centralizzata della liquidità («cash pooling») a partire dalla Svizzera a condizioni competitive sul piano internazionale. Finora i gruppi svizzeri hanno delocalizzato le attività di «cash pooling» all’estero al fine di garantirne una gestione efficiente dal punto di vista fiscale; in tal modo, infatti, è possibile evitare la riscossione dell’imposta preventiva e il conseguente svantaggio sui flussi di cassa. Le imprese indigene preferirebbero però gestire queste attività dalla Svizzera poiché, da un lato, la piazza finanziaria garantisce una maggiore certezza del diritto e un’offerta completa di servizi e, dall’altro, accentrando (fisicamente) le funzioni di tesoreria le imprese potrebbero ottenere vantaggi operativi. Al riguardo esiste una relazione con la Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III)8. L’imposta sull’utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media (versione light della NID, «notional interest deduction»), prevista in tale riforma, determina tra l’altro un’imposizione contenuta, e pertanto competitiva a livello internazionale, degli utili connessi al finanziamento interno al gruppo. Grazie alle condizioni quadro attrattive sotto il profilo fiscale, dovute alla RI imprese III e alla presente modifica dell’ordinanza, le attività dei gruppi svizzeri nell’ambito del finanziamento interno al gruppo e del «cash pooling», finora delocalizzate all’estero, possono essere riportate in Svizzera. In particolare nel settore della tesoreria, ciò dovrebbe avere effetti positivi sull’occupazione e sulla creazione di valore aggiunto.
Questa soluzione rafforza inoltre l’attrattiva della piazza economica elvetica in relazione alle future direttive del progetto BEPS dell’OCSE. Consentendo ai gruppi di stabilire nel nostro Paese le attività legate al finanziamento interno al gruppo e al «cash pooling», così come altre funzioni centrali, la soluzione fa sì che i gruppi possano rinunciare ad altre strutture organizzative per queste attività. In tal modo, il sospetto/il dubbio latente secondo cui simili strutture servirebbero all’ottimizzazione fiscale non avrebbe più ragione di esistere. Di conseguenza, si riduce il rischio che il reddito conseguito dalle società estere controllate sia imputato alle società indigene dalle amministrazioni fiscali estere. La Svizzera diverrebbe in generale più attrattiva come sede centrale del gruppo, dove sarebbero riunite diverse attività fondamentali. Per contro, i gruppi non possono rinunciare alle società estere specializzate, attraverso le quali all’estero essi emettono prestiti garantiti dalla società madre svizzera.
Ai vantaggi per l’economia pubblica si contrappongono anche taluni svantaggi: la modifica dell’ordinanza facilita l’emissione di prestiti attraverso una società estera di un gruppo che non è assoggettata all’imposta preventiva. Ne conseguono ripercussioni negative sull’obiettivo di promozione della piazza economica, che consiste nel migliorare le condizioni offerte dal mercato svizzero dei capitali ai prestiti delle imprese. Dal punto di vista politico, è inoltre possibile che diminuisca l’interesse della piazza industriale a sostenere il passaggio auspicato dal Consiglio federale dal principio del debitore al principio dell’agente pagatore, a seguito del quale la disposizione dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev potrebbe essere abrogata e la funzione di garanzia sarebbe nel contempo potenziata.
8 Per la scheda completa vedi Curia Vista, oggetto n. 15.049. Il progetto è stato adottato dal Parlamento il 17.06.2016. ll termine per la presentazione della domanda di referendum scade il 6.10.2016. Il PSS ha annunciato di voler ricorrere al referendum.