Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 9 pagine

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Nel complesso è probabile che i gruppi svizzeri conferiscano ulteriori compiti alle loro strutture di finanziamento estere e che quindi posti di lavoro e funzioni interessanti siano trasferiti dalla Svizzera all’estero. Oltre alle funzioni di finanziamento, gli ostacoli fiscali in tale settore compromettono anche lo svolgimento in Svizzera di altre attività della sede centrale, come la gestione strategica delle singole filiali. Se sono in corso ristrutturazioni all’interno di un

gruppo (ad es. una «joint venture» con un gruppo estero) e queste riguardano attività fondamentali del gruppo in Svizzera, recentemente si è assistito sempre più spesso all’ubicazione della nuova sede all’estero. Se la sede della società si trova ad esempio a Londra, non è prelevata alcuna imposta preventiva e le attività svolte nel nostro Paese possono essere facilmente finanziate con obbligazioni estere esenti da tale imposta.

1.4 La normativa proposta

A seguito della necessità d’intervento descritta più sopra, il Consiglio federale propone di modificare i capoversi 2 e 3 dell’articolo 14a OIPrev. La disposizione secondo cui un’emissione all’estero garantita da una società svizzera escluda la possibilità di applicare l’articolo 14a capoverso 1 OIPrev e quindi, in definitiva, gli interessi pagati sugli averi all’interno del gruppo siano soggetti alle regole generali dell’imposta preventiva, deve essere relativizzata. Il quadro normativo deve però continuare a essere osservato e, in particolare, non deve essere pregiudicata la funzione di garanzia dell’imposta preventiva. Quest’ultima situazione si verifica ad esempio se i fondi acquisiti tramite un’obbligazione estera garantita confluiscono in Svizzera come fondi esenti dall’imposta preventiva grazie al finanziamento interno al gruppo.

L’acquisizione di fondi all’estero garantita da una società svizzera di un gruppo non dovrebbe escludere necessariamente l’applicazione dell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. La società estera emittente dovrebbe poter trasferire fondi ad una società del gruppo domiciliata in Svizzera al massimo fino a concorrenza dell’ammontare del suo capitale proprio senza che ciò metta in discussione la qualifica sancita nell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Se i fondi trasferiti dall’emittente estera a una società svizzera del gruppo superassero il capitale proprio, gli interessi pagati nell’ambito delle attività di finanziamento interne al gruppo della società svizzera continuerebbero però ad essere soggetti all’imposta preventiva secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e d LIP.

Inoltre, soprattutto per considerazioni legate alla parità di trattamento, all’articolo 14a capoverso 2 OIPrev si propone ora di estendere la cerchia delle società di un gruppo, oltre alle attuali società con conti annuali integralmente consolidati in un conto di gruppo, anche alle società con conti consolidati solo in parte (ad es. «joint venture» con una partecipazione di almeno il 50 %; per ulteriori spiegazioni al riguardo si veda il cap. 2). Non vi sono motivi per cui in questo contesto le società di un gruppo con conti annuali in parte consolidati in un conto di gruppo debbano essere trattate diversamente da quelle con conti integralmente consolidati.

1.5 Motivazione della soluzione proposta

La misura proposta migliora le condizioni quadro in ambito fiscale per il finanziamento interno dei gruppi svizzeri. Nonostante i fondi siano acquisiti da una società estera di un

gruppo e garantiti da una società svizzera appartenente allo stesso gruppo, il finanziamento interno al gruppo secondo l’articolo 14a capoverso 1 OIPrev sarebbe possibile senza versare l’imposta preventiva in Svizzera, a condizione che la società estera non trasferisca nel nostro Paese fondi superiori all’ammontare del suo capitale proprio. Questa modifica consente anche ai gruppi svizzeri di effettuare il finanziamento interno al gruppo e il «cash pooling» in Svizzera e di rinunciare ad eventuali strutture corrispondenti all’estero, che li esporrebbero al rischio di un’imputazione degli utili. In tal modo viene eliminata la penalizzazione dei gruppi