Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 9 pagine

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svizzeri rispetto a quelli esteri nell’ambito del finanziamento interno al gruppo, creando condizioni eque.

Poiché il capitale proprio della società estera che emette un’obbligazione è stato conferito tramite prestazioni dei titolari di partecipazioni nel quadro di una liberazione di capitale e non può quindi provenire dall’acquisizione di capitale di terzi, il trasferimento di fondi fino a concorrenza del capitale proprio non pregiudica i fini dell’imposta preventiva, che continua pertanto a esercitare la propria funzione di garanzia.

1.6 Conformità alla legge

La Confederazione riscuote un’imposta preventiva anche sui redditi di capitali mobili. L’imposta su tali redditi ha per oggetto gli interessi da obbligazioni svizzere e da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 1 e 4 cpv. 1 lett. a e d LIP). La funzione dell’imposta preventiva è garantire, nel contesto nazionale, le imposte sul reddito e sulla sostanza della persona beneficiaria di una prestazione.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza si considerano averi di clienti i crediti generati dal deposito di valori patrimoniali presso una banca o una cassa di risparmio di persone che intrattengono con una certa frequenza relazioni con la banca o la cassa di risparmio.6 L’AFC definisce gli averi di clienti come crediti generati da depositi presso una banca o una cassa di risparmio svizzere. Sono ad esempio considerati averi di clienti gli averi a risparmio, a deposito e in conto corrente, i depositi a termine, i prestiti giorno per giorno, i conti salario, i mutui di azionisti ecc.7 L’articolo 14a OIPrev, entrato in vigore nel 2010, stabilisce che per gli averi all’interno di un gruppo l’imposta preventiva non è in linea di principio dovuta, poiché essi non sono considerati averi di clienti ai sensi della LIP (cfr. art. 14a cpv. 1 OIPrev). L’attuale disposizione dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev garantisce inoltre che l’imposta preventiva non possa essere elusa tramite la regola del capoverso 1. All’interno di un gruppo, infatti, le emissioni all’estero garantite da una società svizzera sono contabilizzate a titolo di imposta preventiva presso tale società garante, che non può quindi beneficiare della norma di cui all’articolo 14a capoverso 1 OIPrev.

L’articolo 14a capoverso 3 OIPrev necessita ora di una precisazione. Se i fondi acquisiti da una società estera e garantiti da una società svizzera di un gruppo sono trasferiti al massimo fino a concorrenza dell’ammontare del capitale proprio della società estera, la società svizzera potrà appellarsi all’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Dal punto di vista contabile, quindi, i fondi derivanti da un’emissione all’estero garantita da una società svizzera continueranno a non poter essere trasferiti nel nostro Paese senza che la società garante svizzera debba versare l’imposta preventiva per i pagamenti di interessi. È quindi evidente che anche con l’adeguamento proposto la funzione di garanzia dell’imposta preventiva continuerà a essere soddisfatta.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 14a capoverso 2

Nella disposizione dell’articolo 14a capoverso 2 OIPrev, in vigore dal 1° agosto 2010, sono menzionate le società di un gruppo i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo, ma non le società i cui conti sono in parte consolidati in un conto di gruppo. Dalla prassi è emerso tuttavia che non solo le società estere del gruppo con conti integralmente consolidati in un conto di gruppo emettono obbligazioni garantite in Svizzera, ma an-

6 Cfr. Kurt Arnold, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, VStG-Kommentar, 2a ed., Basilea 2012, art. 4 n. 294.

7 Cfr. anche la circolare n. 34 dell’AFC del 26.07.2011, n. 1 (definizione di «averi di clienti»).