Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 9 pagine
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L’articolo 14a capoverso 2 OIPrev definisce quindi il concetto di società di un gruppo. Affinché sia garantita l’unità che vincola debitore e creditore alle stesse direttive, è necessario uno stretto legame con il gruppo. È il caso di tutte le società i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti e applicati da tale gruppo.
L’articolo 14a capoverso 3 OIPrev permette di distinguere gli averi all’interno di un gruppo dagli averi di clienti. Se una società estera acquisisce fondi sul mercato dei capitali (esternamente) ed essi sono garantiti da una società svizzera del gruppo (ai sensi dell’art. 14a cpv. 2 OIPrev) è probabile che i fondi propri e i fondi di terzi si confondano tra loro. In tal caso si rischia che anche gli averi all’interno di un gruppo siano considerati averi di clienti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP. In quanto tali essi non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev e pertanto gli interessi dovuti su tali averi sarebbero interamente soggetti all’imposta preventiva. La limitazione del capoverso 3 garantisce che i fondi esenti dall’imposta preventiva secondo tale approccio non rientrino nei fondi all’interno del gruppo. Si evita così l’erosione della base imponibile dell’imposta preventiva svizzera.
Le disposizioni dell’articolo 14a OIPrev sono entrate in vigore il 1° agosto 2010. Si applicano esclusivamente alle scadenze successive alla loro entrata in vigore e ai gruppi per i quali non sono pendenti prestiti garantiti secondo le modalità descritte più sopra.
1.3 Necessità d’intervento
Il finanziamento esterno al gruppo mediante obbligazioni riguarda in primo luogo i grandi gruppi. Di norma le obbligazioni non sono emesse in Svizzera, a causa principalmente dell’imposta preventiva applicabile a tali obbligazioni e riscossa secondo il principio del debitore. Rispetto alla prassi internazionale, la riscossione presso tutti gli investitori di un’imposta alla fonte del 35 per cento sugli interessi rappresenta uno svantaggio e indebolisce il mercato dei capitali del nostro Paese. Generalmente i gruppi svizzeri cercano quindi di eludere l’imposta emettendo l’obbligazione tramite una società estera del gruppo la cui sede si trova in uno Stato che non riscuote alcuna imposta alla fonte sugli interessi da obbligazioni. La società madre svizzera garantisce questo prestito in modo da assicurare la solvibilità. L’entità dell’interesse è quindi paragonabile a quella di un’obbligazione emessa dalla stessa società madre. Questa situazione risulta svantaggiosa per la Svizzera sotto diversi aspetti. I gruppi svizzeri sostengono costi per la gestione della struttura estera, il valore aggiunto di queste attività rimane all’estero e per questi titoli la funzione di garanzia dell’imposta preventiva risulta vanificata.
L’imposta preventiva ostacola anche il finanziamento interno al gruppo. Solitamente queste attività vengono infatti svolte presso le società estere di un gruppo o in stabilimenti d’impresa svizzeri di imprese estere che non sono assoggettati all’imposta preventiva (cfr. art. 9 cpv. 1 LIP e contrario).
Inoltre queste funzioni di finanziamento sono attualmente a rischio a causa delle nuove direttive del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I possibili svantaggi sono dovuti in particolare ai requisiti più severi riguardanti la sostanza, alle nuove direttive in materia di prezzi di trasferimento o alle rendicontazioni Paese per Paese («country-by-country reporting»). I gruppi devono pertanto aspettarsi che in futuro le attività di finanziamento, laddove esercitate separatamente da altre importanti funzioni del gruppo da società finanziarie con una sostanza economica ridotta, siano esaminate sempre più criticamente dalle amministrazioni fiscali estere ed eventualmente non accettate fiscalmente. Gli utili derivanti da tali attività di finanziamento saranno pertanto tassati sempre più spesso presso le società estere del gruppo dalle competenti amministrazioni fiscali estere.