Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 9 pagine

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che le società i cui conti sono in parte consolidati. Non vi sono motivi per cui in questo contesto le società di un gruppo i cui conti sono in parte consolidati in un conto di gruppo debbano essere trattate diversamente. Si propone pertanto di estendere la cerchia delle società di un gruppo anche alle società i cui conti annuali sono in parte consolidati in un conto di gruppo. Tra queste rientrano in particolare le partecipazioni a «joint venture» (partecipazione del 50 %) e le filiali i cui diritti di partecipazione non sono interamente detenuti da una società del gruppo (le cosiddette imprese a controllo congiunto).

Articolo 14a capoverso 3

L’adeguamento proposto dell’articolo 14a capoverso 3 OIPrev precisa la disposizione secondo cui, all’interno del gruppo, qualsiasi fondo utilizzato in Svizzera e proveniente da un’emissione all’estero garantita da una società svizzera sottostà al versamento dell’imposta preventiva.

D’ora in avanti sarà consentito trasferire direttamente in Svizzera a una società del gruppo fondi derivanti da un’emissione all’estero garantita in Svizzera, per un importo pari al capitale proprio della società estera emittente, senza che ciò metta in discussione l’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Dal momento che il capitale proprio deve essere liberato dal titolare della partecipazione in contanti o in beni materiali e non può pertanto essere costituito da capitale di terzi, a livello contabile questo assicura che nessun fondo derivante da un’obbligazione emessa all’estero e garantita in Svizzera possa essere utilizzato per trasferire fondi nel nostro Paese.

Il calcolo dell’ammontare massimo dei fondi trasferibili si basa sul capitale proprio della società estera emittente. Poiché non si tratta di una società svizzera, le pertinenti disposizioni del diritto contabile svizzero non sono applicabili. Il calcolo deve basarsi invece sulle prescrizioni contabili riconosciute (secondo i principi contabili internazionali IFRS) applicabili alla società estera emittente. Alla data di chiusura del bilancio della società svizzera che garantisce l’emissione occorre sempre stabilire se, ed eventualmente in quale misura, i fondi utilizzati da una società svizzera del gruppo provengono da un prestito emesso all’estero e garantito in Svizzera (secondo il principio della data di riferimento).

Se i fondi trasferiti direttamente in Svizzera e derivanti da un prestito emesso all’estero garantito da una società svizzera superano l’ammontare del capitale proprio della società estera emittente, secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e d LIP la società svizzera del gruppo è assoggettata come finora all’imposta preventiva per gli interessi versati nell’ambito delle attività di finanziamento interne al gruppo.

Sul piano concettuale si tratta di un limite di esenzione e non di un importo esente da imposta. Nel caso del limite di esenzione, l’intero importo è soggetto all’imposta se questo supera il limite fissato. Nel caso dell’importo esente da imposta, soltanto l’importo eccedente è assoggettato all’imposta. Se una società estera del gruppo procede a diverse emissioni, il limite di esenzione non può valere singolarmente per ogni emissione, ma complessivamente per tutte le emissioni di tale società. Se la società estera A del gruppo che detiene un capitale proprio riconosciuto di 1 milione di franchi ha emesso due obbligazioni rispettivamente di 2 e 3 milioni di franchi, garantite dalla società svizzera B del gruppo, la società A può trasferire complessivamente al massimo 1 milione di franchi alla società B, se quest’ultima intende beneficiare della regola di cui all’articolo 14a capoverso 1 OIPrev. Per contro, se la società A trasferisce complessivamente fondi che superano 1 milione di franchi, tutti gli interessi pagati sull’intero importo delle emissioni di entrambe le obbligazioni di 5 milioni di franchi sono soggetti all’imposta preventiva conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera a o d LIP; l’articolo 14a capoverso 1 OIPrev non è applicabile.

Poiché il flusso di fondi ammesso ai sensi della modifica proposta costituisce un fatto che esclude il pagamento dell’imposta, il contribuente (ovvero la società svizzera del gruppo che garantisce l’emissione) deve fornire la prova che alla data di chiusura del bilancio il flusso di