Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/51: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi) · 9 pagine
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di rafforzare l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera anche per i gruppi con sede in Svizzera (di seguito: gruppi svizzeri).
1.2 Diritto vigente
Secondo il diritto vigente, l’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto in particolare gli interessi, le rendite, le partecipazioni agli utili e tutti gli altri redditi da obbligazioni emesse da una persona domiciliata in Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a LIP) e da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. d LIP).
All’articolo 15 OIPrev viene definito il concetto di «obbligazione» ai fini dell’imposta preventiva, il cui significato è più ampio rispetto alla definizione prevista nelle norme sui titoli di credito (art. 965 segg. del Codice delle obbligazioni5, CO) e nel settore commerciale e bancario. Sono quindi obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, con importi fissi ed emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale di terzi, offrire possibilità collettive di investimento oppure consolidare impegni.
Per averi di clienti ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP si intendono i crediti detenuti presso banche o casse di risparmio svizzere, come ad esempio conti di risparmio, investimenti, depositi, conti correnti, depositi a termine, «call money», conti stipendio, prestiti a azionisti ecc.
Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LIP, si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse. Nel concetto di accettazione continua di denari fruttiferi rientra qualsiasi forma di detenzione continua di crediti di terzi.
Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all’estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un’attività in Svizzera (cfr. art 9 cpv. 1 LIP).
L’imposta preventiva è del 35 per cento (art. 13 cpv. 1 lett. a LIP).
Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LIP).
Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera (art. 24 cpv. 2 LIP). I beneficiari di interessi con sede all’estero hanno diritto al rimborso completo o parziale dell’imposta, a condizione che tra la Svizzera e lo Stato di sede sia stata conclusa una convenzione per evitare le doppie imposizioni che contempli un simile rimborso.
L’articolo 14a capoverso 1 OIPrev stabilisce che gli averi tra le società di un gruppo non sono considerati né obbligazioni né averi di clienti ai sensi della LIP. Se il debitore di un prestito è una società svizzera, ai fini dell’applicazione di questa disposizione gli interessi versati da tale società ad altre società del gruppo non sono soggetti all’imposta preventiva. Simili averi rientrano nel concetto di finanziamento interno al gruppo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un accentramento di liquidità («cash pooling») investita a breve termine o di prestiti a media o lunga scadenza. L’elemento determinante è che il creditore e il debitore degli averi in questione appartengano allo stesso gruppo.
5 RS 220