Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 13 pagine
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4.3.1 Costi in caso di complicanze
Tre partecipanti alla procedura di consultazione (curafutura, SBK, TI) deplorano che non risulti chiaro chi debba rispondere dei costi in caso di complicanze nei donatori viventi. TI spiega che può trattarsi di costi molto alti, ad esempio nel caso di una perdita di lavoro.
Curafutura propone che per semplicità debba essere la cassa malati del donatore vivente ad assumersi i costi per il trattamento delle complicanze.
SBK chiede che sia approvata una normativa secondo cui, in caso di stipula di un’assicurazione complementare, i donatori viventi non si trovino in posizione svantaggiata.
IEH2, NEK e TI chiedono che sia approvata una normativa secondo cui, in caso di complicanze, l’assicuratore non addebiti alcuna franchigia o aliquota percentuale al donatore vivente.
Santésuisse/SVK chiedono che sia introdotta una normativa che disciplini il caso in cui il donatore cambi assicurazione, anche per i frontalieri. Criticano inoltre il fatto che non siano state chiarite a sufficienza le correlazioni tra i costi delle cure e dell’assistenza postdonazione e il ruolo dei medici di famiglia.
4.4 Attività con tessuti e cellule destinati a un trapianto autogeno
Il passaggio della sorveglianza sulle attività con tessuti e cellule destinati a un trapianto autogeno dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) è stata esplicitamente accolta con favore da tre Cantoni (BS, FR, ZH).
TI non ha obiezioni in merito.
L’estensione dell’obbligo di notifica per tali attività incontra il favore di SO e ZH.
Altri pareri sul tema sono riportati nei pareri sugli articoli 15c e 49a.
4.5 Direttive
ZH accoglie positivamente l’aggiornamento dei rimandi alle direttive.
4.6 Ulteriori modifiche auspicabili
4.6.1 Obbligo di notifica per donazioni di tessuti
STx chiede che l’ordinanza sia modificata in modo che i requisiti europei per l’obbligo di notifica della donazione di tessuti siano assicurati anche in Svizzera e che sia garantita una migliore tracciabilità di donatori e riceventi. Vedere in proposito i pareri sull’articolo 15d.
4.6.2 Donazione di sangue del cordone ombelicale non dedicate
Santésuisse/SKV deplorano che la donazione di sangue del cordone ombelicale presso un’apposita banca pubblica sia poco considerata nell’ordinanza.
4.6.3 Riduzione della lista d’attesa
Santésuisse/SKV fanno notare che attualmente molte persone sulla lista d’attesa per un organo sono in stato inattivo e che l’ordinanza non prevede misure per la riduzione della lista d’attesa.
4.6.4 Ricerca
Swissethics ritiene auspicabile che il consenso per il prelievo di un organo sia legato a un consenso o a un rifiuto per il riutilizzo dei dati e dei campioni a scopi di ricerca. Ciò dovrebbe però essere disciplinato in una legge federale.
5 Pareri sui singoli articoli
Art. 1 cpv. 2 lett. b
Su questo articolo non è pervenuta nessuna osservazione.
Art. 2 cpv. 1 lett. b
Preparazione
Santésuisse/SVK chiedono che all’interno di questo articolo sia aggiunta una definizione di preparazione dei tessuti.