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Consultazione 2016/55: Modifica dell'ordinanza sui trapianti · 14 pagine
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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sui trapianti del 16 marzo 20071 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2L’impiego di organi, tessuti e cellule destinati a un trapianto autogeno è retto:
b. inoltre dagli articoli 13, 14 capoversi 2 e 3 e 15c, qualora gli organi, i tessuti o le cellule siano preparati prima del trapianto.
Art. 2 cpv. 1 lett. b
1Nell’ambito della presente ordinanza si intende per:
b. preparazione: ogni attività con organi, tessuti o cellule destinata a predisporre gli stessi in vista di un successivo trapianto senza modificare le loro proprietà fisiologiche o le loro funzioni;
Art. 8 Durata dei provvedimenti medici preparatori
I provvedimenti medici preparatori possono essere eseguiti al più tardi entro 72 ore dopo la morte del paziente.
Art. 8a Provvedimenti medici preparatori non ammessi
I provvedimenti medici preparatori non ammessi ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 della legge sui trapianti sono stabiliti nelle direttive di cui all’allegato 1 numero 1.
RS ..........
1 RS 810.211
2016–......