Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati

ASI ricorda che, secondo le direttive europee, nel settore delle cure sono necessarie almeno 4600 ore di studio per beneficiare del riconoscimento automatico dei diplomi nell’UE.

Fenaco approva le 3600 ore di studio come limite inferiore e l’equiparazione tra periodi di pratica e attività professionali pertinenti. Quest’ultimo punto è condiviso anche da SwissDesignSchools e ODEC.

HolzbauSchweiz approva il capoverso 1 e l’equiparazione tra periodi di pratica e attività professionali pertinenti. Apprezza inoltre che le competenze da acquisire nelle componenti pratiche siano fissate nei PQI.

Kalaidos vorrebbe riprendere la definizione dell’articolo 29 capoverso 2 e, per motivi di coerenza con l’ASSS, auspica una distinzione tra i cicli di formazione con 3600 e quelli con 5400 ore di studio. Al capoverso 2 bisognerebbe parlare di 720 o di 1080 ore di studio sotto forma di attività professionali.

In via di principio FER approva le 3600 ore di studio proposte. Per evitare un svalutazione dei cicli di formazione non basati su titoli pertinenti occorre fissare nei PQI un numero di ore proporzionalmente più elevato.

IG-BWI chiede che al capoverso 1 sia fatta una distinzione tra i cicli di formazione a tempo pieno e quelli svolti in parallelo a un’attività professionale. Secondo l’ASSS, inoltre, i cicli svolti parallelamente a un’attività professionale devono durare 3600 ore, quelli a tempo pieno 5400 ore di studio.

Secondo ODEC la disposizione del capoverso 2 non è adeguata perché svaluta i cicli di formazione.

IG-HBB osserva che l’articolo 3 non tiene conto né delle particolarità cantonali né dei singoli campi professionali. Per l’attività professionale svolta in parallelo alla formazione ci vuole un margine d’apprezzamento maggiore. Va inoltre ripresa la distinzione dell’articolo 29 capoverso 2 LFPr. I modelli 3600/5400 vanno menzionati esplicitamente.

Art. 4 Lingua d’insegnamento

Le lingue d’insegnamento sono le lingue nazionali e l’inglese.

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Art. 5 Procedure di qualificazione

1Le procedure di qualificazione finali consistono almeno di:

a. un lavoro di diploma o di progetto orientato alla pratica; e

b. esami orali o scritti.

2I programmi quadro d’insegnamento fissano ulteriori esigenze per le procedure di qualificazione finali.

3Le organizzazioni del mondo del lavoro partecipano alle procedure di qualificazione finali mettendo a disposizione i periti.

Cantoni

TI chiede che sia reintrodotto l’articolo 9 capoverso 3 originale o che gli articoli 5 e 8 specifichino che le procedure di qualificazione sono elaborate «assieme agli operatori della formazione» e non solo «in collaborazione» con essi. Il Cantone propone inoltre di precisare il concetto di periti, aggiungendovi la specificazione «provenienti dalla pratica». Questo perché in passato si è rivelato difficile impiegare come periti i membri delle oml.

Per VS è importante puntare sul coinvolgimento delle oml. Il rapporto con il mondo del lavoro va garantito. Il Cantone propone pertanto di aggiungere «periti provenienti dalla pratica».

BE chiede che il capoverso 3 sia sostituito dall’articolo 9 capoverso 3 vigente. Spetta all’operatore della formazione definire nei dettagli la procedura di qualificazione finale.

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