Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati

Art. 3 Durata della formazione e forme d’insegnamento

1I cicli di formazione possono essere offerti a tempo pieno o a tempo parziale. Comprendono almeno 3600 ore di studio.

2Almeno 2880 ore di studio non fanno parte delle componenti formative pratiche.

3Le componenti formative pratiche comprendono periodi di pratica o attività professionali nel settore in questione svolte in parallelo alla formazione. Un’attività professionale nel settore in questione svolta in parallelo alla formazione è considerata tale se il tasso di occupazione è almeno del 50 per cento.

Cantoni

Cpv. 1 Secondo BS bisognerebbe riprendere la terminologia dell’articolo 29 capoverso 2 LFPr e usare, al capoverso 1, il termine «parallelamente all'esercizio di un'attività professionale» anziché «a tempo parziale».

AG, JU, GE, NE, VS e TI propongono di reintrodurre la formazione più lunga, ossia quella di 5400 ore di studio, per coloro che non possiedono un titolo AFC pertinente. JU chiede di introdurre un minimo di 5400 ore di studio, TI propone invece un massimo di 5400 ore, rifacendosi all’ASSS. VS esprime un parere analogo. NE sarebbe favorevole a una definizione a livello di PQI. VS rimanda al settore sociale, in cui non esistono sempre degli AFC pertinenti e dove i cicli di formazione sono di regola piuttosto lunghi (due anni a tempo pieno, tre a tempo parziale).

Secondo NW occorre definire un minimo di ore per i cicli di formazione che non si basano su un AFC, non da ultimo per essere in linea con la regola del tetto massimo prevista dall’ASSS.

Cpv. 2 Per TI è giusto definire un numero minimo di ore di studio al di fuori delle componenti formative pratiche. Il Cantone teme però che questa prescrizione non sarà attuata nei PQI e che a livello cantonale potrebbero essere adottate soluzioni molto diverse, dato che l’OERic-SSS si limita a fissare, nel contempo, il numero minimo di lezioni. TI propone pertanto di mantenere la norma vigente o di introdurre una disposizione secondo cui le parti pratiche non possono costituire più del 50 per cento della formazione.

NW deplora che nel definire il rapporto tra parti formative pratiche e teoriche non si tenga conto dei singoli campi professionali. Secondo il Cantone sarebbe necessario un margine di manovra più ampio.

LU deplora invece che nel definire il rapporto tra parti formative pratiche e teoriche non si tenga conto né delle particolarità cantonali né dei singoli campi professionali. Il Cantone constata che secondo il rapporto esplicativo l’attività professionale pertinente e i periodi di pratica perseguono lo stesso obiettivo e che dovrebbero essere considerati alla pari. Per questo motivo occorre verificare se le competenze prestabilite sono state acquisite o meno. Nei cicli di formazione su due anni per il personale infermieristico qualificato OSS le prescrizioni non possono essere rispettate. LU chiede quindi di rinunciare a questa regola o di prevedere un margine di manovra più ampio. Il Cantone propone inoltre di specificare esplicitamente che i cicli di formazione non basati su un titolo pertinente devono comprendere almeno 5400 ore di studio.

Secondo AG le componenti pratiche devono consistere esclusivamente in attività professionali svolte in professioni pertinenti. I periodi di pratica non devono farne parte. Per i cicli di formazione che non sono basati su un AFC pertinente va previsto un minimo di 4320 ore di componenti formative teoriche.

Per considerare l’attività professionale come parte integrante dei cicli di formazione, VS propone di conteggiarla per un terzo come ore di studio.

BS, GL, OW, TG e UR fanno propria l’opinione di CSFP. Anche VS la condivide.

BE ritiene che questa disposizione, dimostratasi valida in passato, sia stata annacquata con la revisione e propone pertanto di mantenere gli articoli 3 e 4 vigenti. In particolare: differenziazione tra 3600/5400 ore di studio (con rinvio all’ASSS) con proposta di formulazione; l’argomentazione sul pari trattamento delle attività professionali pertinenti e dei periodi di pratica non sarebbe né comprensibile né formulata in modo chiaro (con proposta di formulazione).

BL fa notare che le espressioni «a tempo parziale» e «paralleli all’esercizio di una professione» hanno implicazioni diverse. Occorre quindi riprendere la terminologia dell’OFPr.

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