Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine
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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati
Ambienti economici
USI osserva che il coinvolgimento delle oml attraverso i periti, soprattutto in ambito tecnico, è molto apprezzato. Si consolidano in questo modo i rapporti con le associazioni, pur mantenendo la possibilità di coinvolgere esperti regionali. USI propone pertanto che le oml siano co-responsabili delle nomine dei periti.
USAM auspica che il capoverso 3 sia formulato in modo più ampio: «alle procedure di qualificazione finali partecipano periti provenienti dagli ambienti professionali pertinenti». Tocca alle oml definire i requisiti che i periti devono soddisfare. Questa disposizione va integrata nell’OERic-SSS.
Enti nazionali di coordinamento
Edu-suisse raccomanda che alle procedure di qualificazione finali partecipino periti provenienti dalla rispettiva pratica professionale.
Conferenze
hfbern teme che le oml non siano nelle condizioni di mettere a disposizione i periti.
Pur apprezzando il più stretto coinvolgimento delle oml, CSSS, hfTeilkonferenz2 e KHF-GWL propongono una formulazione più concreta: «periti provenienti dagli ambienti professionali (pertinenti)». Coinvolgendo le oml, sostiene BGS, si complicherebbero le cose. Gli oneri burocratici aumentano.
Organi responsabili e cerchie interessate
SPAS condivide l’intenzione di coinvolgere maggiormente le oml, ma chiede di aggiungere «mettendo a disposizione periti provenienti dalla pratica». SwissDesignSchools esprime un parere analogo.
SIC approva il capoverso 3, che non va a nessun costo revocato né indebolito.
Hotelleriesuisse/Gastrosuisse approva il coinvolgimento delle oml nelle procedure di qualificazione. Dev’esserci la possibilità, tuttavia, di farsi rappresentare da specialisti regionali: «partecipano periti provenienti dagli ambienti professionali pertinenti, d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro». Secondo OdASanté il coinvolgimento del mondo del lavoro è un fattore importante. Le esperienze maturate finora nell’attuare l’articolo dimostrano però che gli operatori dei cicli di formazione non collaborano con le oml, bensì con le aziende. L’articolo 3 va dunque riformulato: «Alle procedure di qualificazione finali partecipano periti provenienti dal mondo del lavoro».
ICT-FP suggerisce di disciplinare dettagliatamente nei PQI le modalità di coinvolgimento dei periti. Propone inoltre di svolgere gli esami o le parti d’esame a livello nazionale (il che permetterebbe di effettuare confronti incrociati e di garantire un livello uniforme).
Per esperienza Kalaidos e IG-BWI propongono una riformulazione: «partecipano periti provenienti dagli ambienti professionali (pertinenti)».
Per HolzbauSchweiz il coinvolgimento delle oml è un fattore che consente di instaurare un rapporto con il mondo del lavoro (preparazione della documentazione d’esame, periti).
ODEC teme che in mancanza di periti messi a disposizione dalle oml gli esami potrebbero non essere svolti. SavoirSocial esprime un parere analogo.
ASI osserva che l’articolo 5 dovrebbe valere anche per gli SPD basati su un PQI. FSIA esprime un parere analogo.
Art. 6 Diploma e titolo
Nel diploma sono riportati il ciclo di formazione e il corrispondente titolo con la menzione «dipl.» e l’aggiunta «SSS», conformemente all’allegato 1.
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