Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/60: Revisione totale dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) · 60 pagine

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Consultazione sulla revisione totale dell’OERic-SSS: rapporto sui risultati

Hotelleriesuisse/Gastrosuisse chiedono che i titoli rechino l’aggiunta «dipl. fed.» e l’emblema nazionale e che siano firmati dalla SEFRI. Questi elementi sono necessari vista la più severa prassi in materia di riconoscimenti.

FSEA chiede il riconoscimento istituzionale degli operatori dei cicli di formazione.

Sezione 2: Studi postdiploma

Art. 7

1Gli studi postdiploma sono orientati alla pratica e consentono agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un campo specifico, di acquisire conoscenze applicabili in un altro campo d’attività o di impratichirsi nell’impiego di nuove tecnologie e metodi.

2L’ammissione a uno studio postdiploma presuppone il possesso di un titolo di studio di livello

terziario.

3Gli studi postdiploma comprendono almeno 900 ore di studio.

4Gli studi postdiploma possono basarsi su programmi quadro d’insegnamento.

5Nel diploma è riportato lo studio postdiploma e il corrispondente titolo con la menzione «dipl.» e l’aggiunta «SPD SSS».

6Gli studi postdiploma che si basano su un programma quadro d’insegnamento sono riportati

nell’allegato 2 insieme al corrispondente titolo protetto.

Cantoni

NW fa notare che al capoverso 2 le condizioni d’ammissione sono state inasprite. Prima sarebbero stati ammessi anche i titolari di un titolo del livello secondario II. Va quindi mantenuta, secondo NW, la formulazione precedente «È fatta salva un'ammissione sulla base di qualifiche equivalenti».

Per VD è giusto che all’articolo 7 siano raggruppati i requisiti relativi agli SPD. Ai fini del pari trattamento, tuttavia, il Cantone ritiene che si debbano sottoporre a una procedura di riconoscimento soltanto gli SPD basati su un PQI.

BE chiede che sia precisata la condizione formulata al capoverso 2. Secondo BE anche gli attestati professionali federali fanno parte del livello terziario, pur non abilitando i titolari a frequentare uno SPD SSS. Per i titoli del settore sanitario, rilevanti per l’approvvigionamento di personale qualificato, i capoversi 4 e 6 riscuotono l’assenso del Cantone.

Partiti

Per conferire a queste offerte una maggiore visibilità e ponderazione, PS propone di valutare l’ipotesi di una procedura di qualificazione con lavoro di progetto o di diploma.

Ambienti economici

Secondo USS gli SPD sarebbero un prodotto troppo poco strutturato nel panorama della formazione. Il loro ruolo andrebbe rivisto.

USI auspica che tutti gli SPD siano basati su un PQI. Ciò consentirebbe alle associazioni e agli organi responsabili di esercitare un influsso sui loro contenuti.

Enti nazionali di coordinamento

Edu-suisse propone un’aggiunta al capoverso 2: «È fatta salva un’ammissione sulla base di qualifiche equivalenti».

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